Art. 18 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di  cui
all'art. 16, in concorso e  in  sinergia  con  i  giovani,  gli  enti
locali, le istituzioni scolastiche e universitarie,  le  associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni  sindacali,  gli  enti  del  Terzo
settore,  le  associazioni  giovanili,  le  parrocchie  e  gli   enti
religiosi, nonche' gli enti e i soggetti la cui attivita' e'  rivolta
ai giovani. 
  2. Ai fini della presente legge  per  «associazioni  giovanili»  si
intendono le associazioni iscritte al registro degli enti  del  Terzo
settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017  che  hanno  tra  i
loro scopi  statutari  la  promozione  delle  attivita'  giovanili  e
presentano le seguenti caratteristiche: 
    a) sono costituite, per almeno l'ottanta per cento, da persone di
eta' compresa tra quattordici anni compiuti e i  trentasei  anni  non
compiuti; 
    b) nell'organo direttivo non sono  presenti  piu'  del venti  per
cento di persone di eta' superiore ai trentasei anni compiuti.