Art. 18 Soggetti attuatori 1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'art. 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonche' gli enti e i soggetti la cui attivita' e' rivolta ai giovani. 2. Ai fini della presente legge per «associazioni giovanili» si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attivita' giovanili e presentano le seguenti caratteristiche: a) sono costituite, per almeno l'ottanta per cento, da persone di eta' compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti; b) nell'organo direttivo non sono presenti piu' del venti per cento di persone di eta' superiore ai trentasei anni compiuti.