Art. 19 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 16/2014 
 
  1. La Regione promuove e sostiene interventi  di  promozione  delle
attivita' culturali realizzate e fruite dai giovani. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo il Capo VI della  legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali), e' inserito il seguente: 
    «Capo VI-bis Progetti culturali giovanili - Art. 28-bis (Progetti
culturali realizzati dai giovani e a favore dei  giovani).  -  1.  La
Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: 
      a) valorizzare la creativita'  giovanile  e  il  pluralismo  di
espressione in tutte le sue manifestazioni; 
      b)  accrescere  e  diffondere  la  consapevolezza  critica,  la
conoscenza e la competenza  culturale,  con  particolare  riferimento
alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; 
      c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunita'  locale
e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; 
      d) incentivare la conoscenza e la partecipazione  ai  programmi
finalizzati  alla  creazione  di  una  cittadinanza  europea  e  alla
diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea; 
      e) sensibilizzare sui temi della  tutela  dell'ambiente  e  del
rispetto del patrimonio artistico, culturale e  della  sostenibilita'
ambientale; 
      f) promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della
storia,  delle  tradizioni  e  delle  manifestazioni  popolari  delle
minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia; 
      g) incrementare la fruizione dell'offerta  culturale  da  parte
dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai
beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; 
      h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei  diversi
ambiti  e  discipline  artistiche,  favorendo   l'incontro   tra   la
produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; 
      i) promuovere le produzioni di  giovani  corregionali  volte  a
diffondere la conoscenza dell'identita'  culturale  e  artistica  del
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. Per le finalita' previste  al  comma  1,  la  Regione  concede
incentivi alle associazioni giovanili  come  definite  all'  art.  18
della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali
in materia di politiche della famiglia, di promozione  dell'autonomia
dei giovani e delle pari opportunita'), e  ai  soggetti  pubblici,  a
esclusione delle istituzioni scolastiche. 
    3. Gli incentivi  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  per
progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani  sono
disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40-bis della legge regionale  30
marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di  diritto  allo  studio  e
potenziamento   dell'offerta   formativa   del   sistema   scolastico
regionale). 
    4. Con regolamento regionale, sentita la  Commissione  consiliare
competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le  modalita'
di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto,  le
modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento,  la
composizione e i compiti della commissione valutativa,  le  modalita'
di quantificazione della quota delle  risorse  da  assegnare  per  la
gestione di ciascun progetto, le tipologie di  spese  ammissibili  ai
fini della rendicontazione del finanziamento  e  le  tipologie  e  la
percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le  modalita'
di verifiche e controlli, le modalita' di concessione  ed  erogazione
dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonche'  eventuali  ulteriori
effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento
sono altresi' fissati i termini del procedimento.».