Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 16/2014 1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attivita' culturali realizzate e fruite dai giovani. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), e' inserito il seguente: «Capo VI-bis Progetti culturali giovanili - Art. 28-bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani). - 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creativita' giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilita' ambientale; f) promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identita' culturale e artistica del Friuli-Venezia Giulia. 2. Per le finalita' previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all' art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunita'), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche. 3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). 4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalita' di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalita' di verifiche e controlli, le modalita' di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonche' eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' fissati i termini del procedimento.».