Art. 20 
 
     Interventi in ambito educativo e di promozione della salute 
 
  1. La Regione nell'ambito delle finalita'  generali  di  promozione
della salute  e  dell'educazione  dei  giovani  promuove  e  sostiene
interventi per: 
    a) valorizzare le competenze, le capacita' e  le  conoscenze  dei
giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita; 
    b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei  giovani  quale
risorsa della  comunita',  anche  attraverso  il  servizio  civile  e
l'attivazione di progetti  tesi  a  rispondere  ai  bisogni  sociali,
culturali, ambientali, educativi e ricreativi; 
    c)  sviluppare  proposte  progettuali  e  azioni  innovative  per
contrastare   il   disagio   giovanile,   rimuovere   gli   squilibri
territoriali, favorire  l'aggregazione  giovanile  e  i  processi  di
integrazione delle  politiche  a  favore  dei  giovani,  al  fine  di
valorizzarne le potenzialita'; 
    d)   diffondere   l'educazione   sociale   ed   emotiva   inclusa
l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni,  l'empatia
e le abilita' sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di  squadra
e alla solidarieta' intergenerazionale, al  fine  dello  sviluppo  di
relazioni significative; 
    e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla  gestione
del conflitto al fine  di  promuovere  l'interazione  e  la  coesione
sociale; 
    f) realizzare, nei diversi contesti di  vita,  di  studio  e  del
tempo libero, "buone pratiche" al fine  di  promuovere  comportamenti
sani e scelte di vita consapevoli; 
    g)  riconoscere  e  promuovere   lo   sport   come   diritto   di
cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze  educative  e
come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni
sociali, di tutela della salute e di  miglioramento  degli  stili  di
vita. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione concede contributi
a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili,
soggetti gestori di centri di  aggregazione  giovanili  ed  enti  del
Terzo settore. 
  3. Gli interventi  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  sono
disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40-bis della legge regionale  n.
13/2018. 
  4. Con regolamento  regionale  sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' generali riguardanti la concessione dei contributi  di  cui
al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonche' i  contenuti  degli
avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base
a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei
progetti  e  le   corrispondenti   natura   e   caratteristiche   dei
beneficiari. 
  5. Per le finalita' previste al comma 1 la Regione  e'  autorizzata
altresi' a sostenere spese per iniziative da realizzare  direttamente
oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti  del  Terzo
settore.