Art. 21 
 
               Tirocini e attivita' lavorativa estiva 
 
  1. La Regione, in applicazione dell'art. 63, comma 3,  della  legge
regionale n. 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti
regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di  secondo
grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale. 
  2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con piu' di
quindici anni di eta' e attivabili nell'arco temporale di sospensione
estiva delle attivita' didattiche, con  una  durata  massima  di  tre
mesi. 
  3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e  degli  accordi  tra
Stato e Regioni in  materia,  i  servizi  di  orientamento  regionali
possono  svolgere  anche  la  funzione  di  soggetti  promotori   nei
confronti di studenti  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado,
statali e paritarie  e  nei  confronti  di  studenti  in  dispersione
scolastica, verificando  che  i  piani  formativi  individuali  e  il
concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con  il  percorso
di istruzione e formazione  e  che  siano  adeguati  al  percorso  di
crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo  contesti
e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano. 
  4.  La  Regione  riconosce  altresi'  il  potenziale  educativo   e
formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche
all'estero  durante  i  periodi  di  sospensione  dei   percorsi   di
istruzione, promossi anche attraverso  l'attivita'  di  incontro  tra
domanda e offerta di lavoro gestita dai  Servizi  pubblici  regionali
per il lavoro e dalla  rete  per  la  mobilita'  professionale  EURES
(EURopean Employment Services).