Art. 23 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 13/2004 
 
  1. Allo scopo  di  rafforzare  e  aggiornare  le  competenze  e  le
abilita' dei giovani  professionisti,  dopo  l'art.  11  della  legge
regionale  22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi   in   materia   di
professioni), e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Interventi a favore dei giovani). - 1.  La  Regione
sostiene l'internazionalizzazione  delle  professioni  attraverso  la
concessione di contributi a favore di giovani,  come  definiti  dall'
art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n.  22  (Disposizioni
regionali in materia  di  politiche  della  famiglia,  di  promozione
dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunita'),  sia  iscritti
in appositi albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile
, sia non  organizzati  in  ordini  o  collegi,  ovvero  diplomati  o
laureati in attesa di conseguire  l'abilitazione  professionale,  per
incentivare le esperienze professionali  all'estero,  di  durata  non
superiore  a  ventiquattro  mesi,  realizzate   attraverso   tirocini
professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti  di
lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso  studi
professionali, imprese ed enti, pubblici o privati. 
  2. La Regione concede  altresi'  ai  giovani  di  cui  al  comma  1
contributi  per  la  formazione  all'estero   presso   organismi   di
formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private,  ordini
professionali, accademie, scuole o universita', al fine di rafforzare
e  di  aggiornare,  in  termini  di  eccellenza  e  di  qualita',  le
competenze e le abilita' individuali, di promuovere la competitivita'
e ridurre i rischi di obsolescenza professionale. 
  3. Nel caso  di  diplomati  o  laureati  in  attesa  di  conseguire
l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi  di  cui  ai
commi 1 e 2 relativa  alle  spese  sostenute  nei  ventiquattro  mesi
precedenti  al  conseguimento  dell'abilitazione   professionale   e'
presentata  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione  all'albo   o
all'elenco  ai  sensi  dell'art.  2229  del  codice   civile   ovvero
all'associazione professionale di riferimento. 
  4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri  e
modalita'  di  concessione  dei  contributi  di   cui   al   presente
articolo.».