Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 13/2004 1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilita' dei giovani professionisti, dopo l'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Interventi a favore dei giovani). - 1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall' art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunita'), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati. 2. La Regione concede altresi' ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o universita', al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualita', le competenze e le abilita' individuali, di promuovere la competitivita' e ridurre i rischi di obsolescenza professionale. 3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale e' presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento. 4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalita' di concessione dei contributi di cui al presente articolo.».