Art. 25 Centri di aggregazione giovanile 1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attivita' senza fine di lucro integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani, attraverso le misure previste dall' art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita').