Art. 25 
 
                  Centri di aggregazione giovanile 
 
  1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e  di  strutture  da
adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento
di attivita'  senza  fine  di  lucro  integrate  di  tipo  educativo,
ricreativo, sportivo, artistico,  culturale  e  musicale  rivolte  ai
giovani, attraverso le misure previste  dall'  art.  24  della  legge
regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei  giovani  e
sul Fondo di garanzia per le loro opportunita').