Art. 27 
 
                    Consulte comunali dei giovani 
 
  1. Le  Consulte  comunali  dei  giovani  sono  organismi  autonomi,
apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali
che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attivita'  ai
valori e principi costituzionali ed europei, nonche' alla  disciplina
regionale, nazionale, comunitaria  e  internazionale  sui  diritti  e
doveri dei giovani. 
  2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti
ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e
svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni: 
    a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica  e
amministrativa locale; 
    b)  facilitano  la  conoscenza,  da  parte  dei  giovani,   delle
attivita' e delle funzioni dell'ente locale; 
    c) elaborano progetti coordinati da realizzare in  collaborazione
con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; 
    d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi  rivolti
ai giovani in ambito locale; 
    e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di  riferimento
riguardanti le problematiche della condizione giovanile; 
    f) elaborano documenti  e  proposte  di  atti  da  sottoporre  ai
competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche
giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse; 
    g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni  e
gli enti del Terzo  settore  al  fine  di  promuovere  iniziative  di
orientamento e di cittadinanza attiva. 
  3. Ciascun Comune puo' istituire una Consulta comunale dei giovani,
approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.