Art. 27 Consulte comunali dei giovani 1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attivita' ai valori e principi costituzionali ed europei, nonche' alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani. 2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni: a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attivita' e delle funzioni dell'ente locale; c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale; e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile; f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse; g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva. 3. Ciascun Comune puo' istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.