Art. 28 
 
                      Portale regionale giovani 
 
  1.  Il  portale  regionale  giovani  costituisce  il   sistema   di
comunicazione informatica  ufficiale  della  Regione  in  materia  di
politiche  giovanili,  diretto  al  miglioramento  dell'accesso  alle
informazioni e alla partecipazione dei giovani ed e'  inserito  nella
home page del sito internet istituzionale della Regione. 
  2. Il portale e' gestito dalla struttura  regionale  competente  in
materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici
regionali, con i Centri  per  l'impiego,  i  Centri  di  aggregazione
giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali. 
  3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del portale e' data
priorita'  alle  informazioni  sui  programmi,   atti   e   obiettivi
dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie  e
progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.