Art. 37 Registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati 1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale e massimizzare l'efficienza dei servizi sanitari, e' istituito, senza nuovi e maggiori oneri per le finanze regionali, presso il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale, il Registro regionale dei pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati. 2. Il Registro di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) procede alle attivita' di rilevamento, catalogazione, elaborazione e registrazione dei dati individuali sanitari e amministrativi sui pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati, soprattutto attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo sanitario: a) dati provenienti dai servizi di assistenza protesica dei distretti sanitari; b) schede trasmesse dai medici di base. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, con propria deliberazione disciplina il funzionamento del Registro di cui al comma 1, assicurando l'attivazione dei flussi di cui al comma 2.