Art. 37 
 
            Registro regionale dei soggetti incontinenti, 
                     stomizzati e cateterizzati 
 
  1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle  risorse  stanziate  nel
bilancio regionale e massimizzare l'efficienza dei servizi  sanitari,
e' istituito, senza nuovi e maggiori oneri per le finanze  regionali,
presso  il  dipartimento  di  epidemiologia  del  servizio  sanitario
regionale,  il  Registro   regionale   dei   pazienti   incontinenti,
stomizzati e cateterizzati. 
  2. Il Registro  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei  dati   personali,   recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la  direttiva  95/46/CE)  procede  alle  attivita'  di   rilevamento,
catalogazione, elaborazione  e  registrazione  dei  dati  individuali
sanitari e amministrativi sui  pazienti  incontinenti,  stomizzati  e
cateterizzati, soprattutto attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti
di flussi informativi in campo sanitario: 
    a) dati provenienti  dai  servizi  di  assistenza  protesica  dei
distretti sanitari; 
    b) schede trasmesse dai medici di base. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale,   sentite   le   commissioni
consiliari  competenti  in   materia,   con   propria   deliberazione
disciplina  il  funzionamento  del  Registro  di  cui  al  comma   1,
assicurando l'attivazione dei flussi di cui al comma 2.