Art. 22 Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 44/2000 1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del decreto legislativo 112/1998») e' sostituito dal seguente: «Art. 80 (Competizioni sportive su strade). - 1. E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).».