Art. 23 Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 23/2020 1. L'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Piemonte Sport Commission). - 1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), per le seguenti attivita': a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo; b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi; c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori; d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse. 2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl puo' utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.».