Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Fino  alla  entrata  in   vigore   delle   nuove   disposizioni
regolamentari  previste  dall'art.   18,   comma   3,   della   legge
provinciale, continua a essere utilizzato l'elenco delle associazioni
pro loco previsto dall'art.  12-ter  della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002, ancorche'  abrogato.  Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  regolamentari,   per
l'iscrizione e cancellazione da  tale  elenco  si  applicano  in  via
transitoria  le  disposizioni  regolamentari,   ancorche'   abrogate,
previste dal d.p.p. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. 
  2. Fino all'adozione di nuove disposizioni ai  sensi  dell'art.  2,
comma  2,  continua  ad  applicarsi  la  deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 2514 del 2011 e  le  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
 
Tabella A) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
  Non sono presenti allegati parte integrante. 
 
                                               Il Presidente: Fugatti 
 
  (Omissis).