Art. 10 
 
            Codice etico dei contratti pubblici regionali 
 
  1. La Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  sentita  la
commissione consiliare competente  adotta,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico
dei  contratti  pubblici  regionali,  al  fine   di   promuovere   la
responsabilita' sociale degli operatori e dei soggetti  che  agiscono
in qualita' di concorrenti e aggiudicatari di contratti  pubblici  ai
sensi della presente legge, la trasparenza nelle attivita'  poste  in
essere dalle stazioni appaltanti, nonche' al  fine  di  garantire  la
libera concorrenza tra gli  operatori  ed  una  conseguente  migliore
qualita' dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini. 
  2. Il Codice etico dei  contratti  pubblici  regionali  prevede  la
formale obbligazione delle stazioni appaltanti e  dei  concorrenti  e
degli aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei  medesimi,  ad
improntare  i  rispettivi  comportamenti  ai  principi  di   lealta',
trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e  delle  figure
nell'ambito  di  appalti   e   affidamenti,   costituisce   documento
essenziale delle procedure di  affidamento  e  parte  integrante  dei
contratti stipulati dalla Regione  e  dagli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 2.