Art. 10 Codice etico dei contratti pubblici regionali 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico dei contratti pubblici regionali, al fine di promuovere la responsabilita' sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualita' di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici ai sensi della presente legge, la trasparenza nelle attivita' poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonche' al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualita' dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini. 2. Il Codice etico dei contratti pubblici regionali prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e degli aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealta', trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e delle figure nell'ambito di appalti e affidamenti, costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2.