Art. 6 
 
                          Clausola sociale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del  Codice,  nei
procedimenti di cambio appalto relativi  ai  contratti  d'appalto  di
servizi di cui all'articolo 2, le stazioni appaltanti  prevedono  nei
bandi  di  gara  e  negli  inviti  concernenti  il   nuovo   appalto,
un'espressa clausola sociale volta a  promuovere,  nel  rispetto  dei
principi  dell'Unione  europea  vigenti  in  materia,  la  stabilita'
occupazionale mediante  l'assorbimento  dei  lavoratori  direttamente
impiegati dall'appaltatore  uscente  nella  prestazione  dei  servizi
oggetto  di  appalto  a  condizioni  economiche  e  normative  almeno
equivalenti a  quelle  stabilite  nel  contratto  d'appalto  cessato,
nonche' ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere  al
momento  del  cambio  appalto.  Restano  fermi   l'applicazione   dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo  51  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e  il
riconoscimento dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo  25
della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a  disposizioni
per promuovere la stabilita' occupazionale  dei  lavoratori  mediante
l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali. 
  2.  La  mancata  sottoscrizione  della  clausola  sociale  comporta
l'esclusione del concorrente dalla gara. 
  3.  Qualora  l'appaltatore  subentrante  sia  una  cooperativa,   i
lavoratori   dipendenti   dell'appaltatore   uscente    soggetti    a
riassorbimento ai sensi del presente  articolo,  non  possono  essere
obbligati a partecipare alla cooperativa in qualita' di soci. 
  4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  gli  operatori
economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica  un  apposito
progetto di  assorbimento  del  personale  idoneo  ad  illustrare  le
concrete  modalita'  di  applicazione  della  clausola  sociale,  con
particolare riferimento al numero dei  lavoratori  che  beneficeranno
della stessa e  alla  relativa  proposta  contrattuale,  specificando
inquadramento  e  trattamento   economico,   tipologia   contrattuale
applicata e orario di lavoro  previsto  in  sede  di  assunzione.  La
mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata
accettazione della clausola sociale e  determina  l'esclusione  dalla
gara ai sensi del comma 2. 
  5. Il rispetto  delle  previsioni  della  clausola  sociale  e  del
relativo  progetto  di  assorbimento   durante   l'esecuzione   dello
specifico contratto e' oggetto di monitoraggio da parte del  Comitato
per il monitoraggio della qualita' del lavoro di cui al capo IV.