Art. 6 Clausola sociale 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del Codice, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di servizi di cui all'articolo 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilita' occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonche' ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il riconoscimento dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni per promuovere la stabilita' occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali. 2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. 3. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualita' di soci. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalita' di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2. 5. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l'esecuzione dello specifico contratto e' oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il monitoraggio della qualita' del lavoro di cui al capo IV.