Art. 7 Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d'appalto 1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformita' alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall'avvicendamento nell'appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo. 2. L'azienda uscente e' tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell'appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell'associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre: a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale; b) misura dell'eventuale utilizzo del subappalto, dei contratti di rete e delle altre forme di collaborazione tra imprese che abbiano incidenza sul personale; c) la descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potra' essere inferiore a un anno; d) le ore di servizio, per gli appalti di servizi, previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero; e) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni; f) il numero dei lavoratori, suddivisi per tipologia contrattuale e per inquadramento, utilizzati nell'appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso; g) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; h) la lista del personale assunto ai sensi della legge n. 68/1999; i) l'eventuale partecipazione del personale ai corsi di formazione. 3. L'azienda aggiudicataria subentrante comunica, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, alle associazioni territoriali e di categoria di cui al comma 2, il subentro nel nuovo contratto d'appalto e i tempi e le modalita' di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6. 4. Ove il riassorbimento del personale impiegato nell'attivita' oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale ai sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell'appaltatore uscente: a) numero di unita' in organico; b) qualifiche e categorie professionali; c) livelli retributivi; d) attivita' e mansioni svolte; e) anzianita' di servizio; f) monte ore settimanale; g) sede di lavoro; h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente; i) CCNL applicato; l) ulteriori elementi retributivi e indennita' aggiuntive corrisposte. 5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 e' inserito in una specifica clausola del contratto di appalto. 6. Successivamente all'invio alle organizzazioni sindacali delle comunicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'azienda aggiudicataria e' tenuta ad esperire, presso l'associazione territoriale scelta, previa sottoscrizione di apposito mandato, ovvero presso la sede aziendale, per un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, un confronto in merito all'avvio della gestione del servizio oggetto dell'appalto.