Art. 7 
 
          Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi 
                    relative al cambio d'appalto 
 
  1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al  fine
di dare uniformita'  alle  procedure  dei  cambi  di  appalto,  negli
appalti  di  cui  alla   presente   legge,   le   parti   interessate
dall'avvicendamento  nell'appalto  sono  tenute  agli   obblighi   di
comunicazione previsti dal presente articolo. 
  2.  L'azienda  uscente  e'  tenuta  a  dare  comunicazione,  almeno
quindici giorni prima della data di  cessazione  dell'appalto,  della
cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori  di
lavoro   territoriali   e   di   categoria   comparativamente    piu'
rappresentative, nonche' alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite
dell'associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre: 
    a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data
di assunzione nell'azienda cedente, orario  settimanale,  livello  di
inquadramento e tipologia contrattuale; 
    b) misura dell'eventuale utilizzo del subappalto,  dei  contratti
di rete e delle altre forme di collaborazione tra imprese che abbiano
incidenza sul personale; 
    c) la descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata
temporale che comunque non potra' essere inferiore a un anno; 
    d) le ore di servizio, per gli appalti di servizi,  previste  dal
capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero; 
    e) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali  o
di riduzione di personale operate negli ultimi due anni; 
    f) il numero dei lavoratori, suddivisi per tipologia contrattuale
e per  inquadramento,  utilizzati  nell'appalto  di  riferimento  nei
dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso; 
    g) la  documentazione  attestante  il  rispetto  delle  norme  in
materia di sicurezza e salute nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 81/2008; 
    h) la lista  del  personale  assunto  ai  sensi  della  legge  n.
68/1999; 
    i)  l'eventuale  partecipazione  del  personale   ai   corsi   di
formazione. 
  3. L'azienda aggiudicataria subentrante  comunica,  entro  quindici
giorni  dall'aggiudicazione,  alle  associazioni  territoriali  e  di
categoria di  cui  al  comma  2,  il  subentro  nel  nuovo  contratto
d'appalto e i tempi e le modalita' di  assunzione  del  personale  in
adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6. 
  4. Ove il riassorbimento  del  personale  impiegato  nell'attivita'
oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale  ai
sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse
le   seguenti   informazioni   relative   al   personale   dipendente
dell'appaltatore uscente: 
    a) numero di unita' in organico; 
    b) qualifiche e categorie professionali; 
    c) livelli retributivi; 
    d) attivita' e mansioni svolte; 
    e) anzianita' di servizio; 
    f) monte ore settimanale; 
    g) sede di lavoro; 
    h) indicazione dei lavoratori assunti ai  sensi  della  legge  n.
68/1999 o mediante fruizione di  agevolazioni  contributive  previste
dalla legislazione vigente; 
    i) CCNL applicato; 
    l)  ulteriori  elementi  retributivi  e   indennita'   aggiuntive
corrisposte. 
  5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire  le  informazioni
di cui al comma 4 e' inserito in una specifica clausola del contratto
di appalto. 
  6. Successivamente all'invio alle  organizzazioni  sindacali  delle
comunicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4  l'azienda  aggiudicataria  e'
tenuta ad esperire, presso l'associazione territoriale scelta, previa
sottoscrizione di apposito mandato, ovvero presso la sede  aziendale,
per   un   esame   congiunto   con   le   organizzazioni    sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   un
confronto in merito all'avvio della  gestione  del  servizio  oggetto
dell'appalto.