Art. 8 
 
        Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, 
                per la sicurezza e per la manodopera 
 
  1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base
della nuova gara  per  l'affidamento  del  contratto,  tengono  conto
dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale  conseguente
all'attuazione  della  clausola  sociale  di  cui  all'art.  6,   con
particolare riguardo all'incidenza dei costi della  sicurezza  e  dei
costi della manodopera, che non puo' collocarsi al di sotto dei costi
risultanti  dai   contratti   collettivi   nazionali   di   comparto,
sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, e  dagli  accordi  integrativi
territoriali e delle tabelle  ministeriali  in  materia,  comprensivi
degli oneri connessi nonche' dei costi di gestione  e  dell'utile  di
impresa.