Art. 8 Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera 1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale di cui all'art. 6, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non puo' collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi nonche' dei costi di gestione e dell'utile di impresa.