Art. 9 Pagamento delle retribuzioni 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6, del Codice, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, e in ogni caso all'affidatario affinche' provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata contestazione, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, ivi comprese le maggiori somme dovute per gli interessi maturati dalla scadenza del termine di cui al presente articolo.