Art. 9 
 
                    Pagamento delle retribuzioni 
 
  1. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni  dovute  al
personale  impiegato  nell'esecuzione  del  contratto,  la   stazione
appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6,  del  Codice,  decorso
inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per  iscritto  al
soggetto inadempiente,  e  in  ogni  caso  all'affidatario  affinche'
provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata  contestazione,
procede  al  pagamento  diretto  delle  retribuzioni   arretrate   ai
lavoratori anche in corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo
dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero  dalle  somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, ivi comprese
le maggiori somme dovute per gli interessi  maturati  dalla  scadenza
del termine di cui al presente articolo.