Art. 13 Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 1. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 le parole: «dagli articoli 25 e 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, 37-ter e 48-bis». 2. Nel comma 1 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 le parole: «la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'art. 5, agli esercizi extra-alberghieri dell'art. 30, nonche' agli agriturismi che svolgono le attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'art. 37-bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio». 3. All'inizio del comma 2 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 sono inserite le parole: «I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e». 4. Nel comma 2-bis dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002, dopo le parole: «alloggi per uso turistico» sono inserite le seguenti: «dell'art. 37-bis». 5. Il comma 3 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attivita' d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'art. 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilita' e un facile riconoscimento da parte degli utenti.» 6. Il comma 4 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalita' di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo.» 7. Il comma 4-bis dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 37-ter, commi 2, 2-bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione e' maggiorata del doppio.» 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002, gli alloggi per uso turistico dell'art. 37-bis i cui dati sono gia' stati acquisiti dalla Provincia nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo prima dell'entrata in vigore del presente art. conservano il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) loro attribuito. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'art. 37-ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 stabilisce anche la data da cui iniziano ad applicarsi le modifiche apportate da quest'articolo.