Art. 13 
 
        Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, 
     n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 
 
  1.  Nel  comma  2  dell'art.  30  della  legge  provinciale   sulla
ricettivita' turistica 2002 le parole: «dagli articoli 25  e  48-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, 37-ter e 48-bis». 
  2. Nel comma 1  dell'art.  37-ter  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 le parole: «la Provincia attribuisce agli
alloggi  per  uso  turistico  un  codice   identificativo   turistico
provinciale  (CIPAT)  univoco  per  ogni  singolo  alloggio  per  uso
turistico» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia  attribuisce
agli   esercizi    alberghieri    dell'art.    5,    agli    esercizi
extra-alberghieri dell'art. 30, nonche' agli agriturismi che svolgono
le attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge  provinciale  30  ottobre  2019,  n.  10   (legge   provinciale
sull'agriturismo 2019), ai campeggi,  campeggi-villaggio  e  campeggi
parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n.
19 (legge provinciale sui campeggi  2012),  ai  rifugi  alpini  e  ai
rifugi escursionistici previsti  dalla  legge  provinciale  15  marzo
1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993),
e  agli  alloggi  per  uso  turistico  dell'art.  37-bis  un   codice
identificativo  turistico  provinciale  (CIPAT),  univoco  per   ogni
singola struttura e alloggio». 
  3. All'inizio del comma 2 dell'art. 37-ter della legge  provinciale
sulla  ricettivita'  turistica  2002  sono  inserite  le  parole:  «I
titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e». 
  4. Nel comma 2-bis dell'art. 37-ter della legge  provinciale  sulla
ricettivita'  turistica  2002,  dopo  le  parole:  «alloggi  per  uso
turistico» sono inserite le seguenti: «dell'art. 37-bis». 
  5. Il comma  3  dell'art.  37-ter  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: 
    «3. I soggetti  indicati  nel  comma  2,  coloro  che  esercitano
attivita' d'intermediazione immobiliare e i soggetti  che  gestiscono
portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano
le strutture ricettive indicate nel comma 1 e  gli  alloggi  per  uso
turistico  di  cui  all'art.  37-bis  devono  pubblicare  il   codice
identificativo turistico provinciale sugli strumenti  utilizzati.  Il
CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo  tale  da  garantire  la
visibilita' e un facile riconoscimento da parte degli utenti.» 
  6. Il comma  4  dell'art.  37-ter  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: 
    «4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le
modalita' di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel  sistema
informativo del turismo  e  la  data  da  cui  inizia  ad  applicarsi
quest'articolo.» 
  7. Il comma  4-bis  dell'art.  43  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis.  Coloro  che  non  ottemperano  agli  obblighi   previsti
dall'art. 37-ter, commi 2, 2-bis e 3, sono soggetti  all'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500  a  5.000  euro  per
ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di
reiterazione della violazione la sanzione e' maggiorata del doppio.» 
  8. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'art.  37-ter
della  legge  provinciale  sulla  ricettivita'  turistica  2002,  gli
alloggi per uso turistico dell'art. 37-bis i cui dati sono gia' stati
acquisiti dalla Provincia nell'ambito del proprio sistema informativo
del turismo prima dell'entrata in vigore del presente art. conservano
il  codice  identificativo   turistico   provinciale   (CIPAT)   loro
attribuito. La Giunta  provinciale,  con  la  deliberazione  prevista
dall'art. 37-ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettivita'
turistica 2002 stabilisce anche la data da cui iniziano ad applicarsi
le modifiche apportate da quest'articolo.