Art. 14 Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituita dalla seguente: «d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonche' ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;». 2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituita dalla seguente: «f) "unita' abitative": camere, junior suite, suite, nonche' appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;». 3. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unita' abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «devono rispettare le superfici minime previste dal regolamento di esecuzione». 4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.» sono sostituite dalle seguenti: «Caravan, roulotte, autocaravan, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola.» 5. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le strutture leggere e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere realizzate con materiali costruttivi leggeri e non avere alcun collegamento permanente al terreno.» 6. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il regolamento puo' demandare a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti mobili di servizio anche per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale. 2-ter. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio e' effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura le condizioni di conformita' e di sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.» 7. Il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 e sostituito dal seguente: «5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attivita' prevista dall'art. 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e il numero di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' prevista dall'art. 14 e' allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con le modalita' previste per la classificazione dall'art. 12.» 8. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti: «k-bis) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei requisiti e delle caratteristiche previsti per le unita' abitative e le strutture fisse d'appoggio; k-ter) il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unita' abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio; k-quater) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, l'autorita' competente sospende l'attivita' e diffida l'interessato a ripristinare le condizioni di legittimita' nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, e' ordinata l'immediata chiusura dell'attivita';».