Art. 14 
 
        Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, 
             n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2  della  legge  provinciale
sui campeggi 2012 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan;
sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere
e  tende  attrezzate  destinate  ad   alloggio,   nonche'   ulteriori
allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione
del  turista  da  parte  del  titolare  o  gestore  della   struttura
ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal
regolamento di esecuzione;». 
  2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2  della  legge  provinciale
sui campeggi 2012 e' sostituita dalla seguente: 
    «f) "unita' abitative":  camere,  junior  suite,  suite,  nonche'
appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture
leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto  a
quelle previste alla lettera d), i cui  requisiti  e  caratteristiche
sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;». 
  3. Nel comma 5 dell'art. 4 della  legge  provinciale  sui  campeggi
2012 le parole: «possono avere una superficie  massima  di  40  metri
quadrati, calcolata secondo le modalita' previste dal regolamento  di
esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione  pari
o superiori alle tre stelle  le  predette  unita'  abitative  possono
raggiungere una superficie massima  di  50  metri  quadrati,  secondo
quanto disposto dal regolamento di esecuzione» sono sostituite  dalle
seguenti:  «devono  rispettare  le  superfici  minime  previste   dal
regolamento di esecuzione». 
  4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge  provinciale  sui  campeggi
2012 le parole:  «Questi  allestimenti  devono  essere  trainabili  e
asportabili  dalle  piazzole.»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Caravan,  roulotte,  autocaravan,  case  mobili  e   gli   ulteriori
allestimenti  mobili  di  servizio   devono   essere   trainabili   e
asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere  e  tende
attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente  rimovibili
e asportabili dalla piazzola.» 
  5. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge  provinciale  sui  campeggi
2012 le parole: «, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  in  materia
urbanistica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le strutture leggere
e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere  realizzate
con materiali costruttivi leggeri  e  non  avere  alcun  collegamento
permanente al terreno.» 
  6. Dopo il  comma  2  dell'art.  11  della  legge  provinciale  sui
campeggi 2012 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il  regolamento  puo'  demandare  a  deliberazione  della
Giunta    provinciale    l'individuazione    delle    caratteristiche
dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture  leggere
e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti  mobili
di servizio anche per garantire la  loro  coerenza  con  il  contesto
territoriale. 
    2-ter. L'insediamento degli allestimenti  mobili  nelle  piazzole
del campeggio e del campeggio-villaggio e' effettuato dal titolare  o
dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura  le  condizioni
di  conformita'  e  di  sicurezza,  secondo   quanto   previsto   dal
regolamento di esecuzione.» 
  7. Il comma 5 dell'art. 11 della  legge  provinciale  sui  campeggi
2012 e sostituito dal seguente: 
    «5. La documentazione allegata alla segnalazione  certificata  di
inizio attivita' prevista dall'art. 14 riporta il numero  massimo  di
piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende
attrezzate destinate ad  alloggio  e  il  numero  di  case  mobili  e
strutture  leggere  e  tende   attrezzate   destinate   ad   alloggio
effettivamente posizionate  all'interno  della  struttura  ricettiva.
Alla segnalazione certificata di inizio attivita' prevista  dall'art.
14 e' allegata, inoltre, la documentazione  necessaria  a  dimostrare
quanto  richiesto   dal   regolamento   di   esecuzione.   Il   nuovo
posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e
tende attrezzate destinate ad alloggio  all'interno  della  struttura
ricettiva  sono  comunicati  con  le  modalita'   previste   per   la
classificazione dall'art. 12.» 
  8. Dopo la  lettera  k)  del  comma  1  dell'art.  21  della  legge
provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti: 
    «k-bis) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte
del titolare o del gestore  della  struttura  ricettiva  in  caso  di
violazione dei requisiti e  delle  caratteristiche  previsti  per  le
unita' abitative e le strutture fisse d'appoggio; 
    k-ter) il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro  da  parte
del titolare o del gestore  della  struttura  ricettiva  in  caso  di
violazione della percentuale prevista per le  unita'  abitative,  gli
allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio; 
    k-quater) il pagamento di una somma da 3.000  a  10.000  euro  da
parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di
mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche  previsti  per
gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione
amministrativa, l'autorita' competente sospende l'attivita' e diffida
l'interessato  a  ripristinare  le  condizioni  di  legittimita'  nel
termine prescritto;  decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  e'
ordinata l'immediata chiusura dell'attivita';».