Art. 17 
 
          Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 
      21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) 
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 41 della legge  provinciale  sullo
sport 2016 e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Le concessioni individuate dal comma 2-bis sono prorogate
fino al 31 dicembre 2025 in coerenza con la disciplina statale.»