Art. 17 Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) 1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 41 della legge provinciale sullo sport 2016 e' inserito il seguente: «2-ter. Le concessioni individuate dal comma 2-bis sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 in coerenza con la disciplina statale.»