Art. 11 Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 1. Per l'anno 2022, la Regione e' autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per un importo di euro 2.150.000, nonche' per interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e realizzazione di una viabilita' alternativa in frazione Champoluc del Comune di Ayas, per un importo di euro 3.000.000. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalita' di cui alla l.r. 5/2001. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.150.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).