Art. 11 
 
        Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 
 
  1.  Per  l'anno  2022,  la  Regione  e'  autorizzata  a  finanziare
nell'ambito  della  legge   regionale   18   gennaio   2001,   n.   5
(Organizzazione delle  attivita'  regionali  di  protezione  civile),
contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al  fine  di
garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del  rischio
idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per un importo di  euro
2.150.000, nonche'  per  interventi  di  sistemazione  idraulica  del
torrente Evançon e realizzazione di  una  viabilita'  alternativa  in
frazione Champoluc del  Comune  di  Ayas,  per  un  importo  di  euro
3.000.000. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i  criteri  e
le modalita' di cui alla l.r. 5/2001. 
  3.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
determinato complessivamente in euro 5.150.000, per  l'anno  2022,  a
valere  sulla  Missione  09  (Sviluppo  sostenibile  e   tutela   del
territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo),  Titolo
2 (Spese in  conto  capitale),  trova  copertura  con  l'applicazione
dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto  per  l'esercizio
2021 come meglio esplicitato nella tabella di  cui  all'articolo  79,
comma 1, lettera a).