Art. 7 Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali 1. Per l'anno 2022, la Regione e' autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000. 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i criteri e le modalita' per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato, per l'anno 2022, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).