Art. 7 
 
                  Interventi di edilizia scolastica 
                   di competenza degli enti locali 
 
  1.  Per  l'anno  2022,  la  Regione  e'  autorizzata  a  effettuare
trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori
correlati a interventi di edilizia  scolastica  di  competenza  degli
enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000. 
  2. La Giunta regionale stabilisce, con  propria  deliberazione,  da
adottare previo parere del Consiglio  permanente  degli  enti  locali
(CPEL), i criteri e le modalita' per il trasferimento  delle  risorse
di cui al comma 1. 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato, per l'anno 2022,  in  euro  1.000.000,  a  valere  sulla
Missione  04  (Istruzione  e  diritto  allo  studio),  Programma   03
(Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto  capitale),  e  trova
copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il
rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella
di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).