Art. 117 
 
                      Fondi speciali e tabelle 
 
  1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui  all'art.  49
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e   successive
modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si  perfezionano  dopo  l'approvazione  del  bilancio,  destinati  ad
interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno  degli
anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella «A». 
  2. Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art.  3  della  legge
regionale 27 aprile 1999,  n.  10  e  successive  modificazioni,  gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la  cui
quantificazione  e'  demandata  alla   legge   di   stabilita'   sono
determinati nell'allegata tabella «G».