Art. 117
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'art. 49
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad
interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella «A».
2. Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione e' demandata alla legge di stabilita' sono
determinati nell'allegata tabella «G».