Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini dell'art. 1 e' autorizzata la spesa di 380.000 euro
per l'anno 2025, nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese
correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il
medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi
previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03
(Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
2. Per i fini dell'art. 4, comma 1, e' autorizzata la spesa di
35.000 euro per l'anno 2025 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti),
titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede
riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli
accantonamenti sui fondi previsti dalla missione 20 (Fondi e
accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese
correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a
regime, stimato in 150.000 euro annui, si provvede con i relativi
bilanci provinciali.
3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non
derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio
provinciale.
4. Per i fini dell'art. 29 (Candidatura della Provincia autonoma di
Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031) della legge
provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e di
7.046.000 euro per l'anno 2032, nell'ambito della missione 06
(Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e
tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa
copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i
medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi previsti dalla missione
20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2
(Spese in conto capitale).