Art. 15 
 
          Principio del contenimento del consumo del suolo 
 
  1. Dopo il secondo periodo del comma 4  dell'art.  17  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto
il seguente periodo: «Fatte salve prescrizioni piu'  restrittive  nei
piani paesaggistici, nel caso di baite alpestri  i  locali  interrati
per utilizzi accessori, che possono  essere  costruiti  al  di  sotto
della  superficie  coperta  dall'edificio,  non  si  calcolano  quale
superficie utile.» 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis.  Sono  ammessi  gli  interventi  previsti   dalla   legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e  successive  modifiche,  e  la
costruzione delle opere  e  degli  impianti  previsti  dal  piano  di
settore impianti di risalita e piste da sci e dal relativo registro.» 
  3.  Il  terzo  periodo  del  comma  5  dell'art.  17  della   legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: «Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la  volumetria
aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento in misura  non  superiore
al 20 per cento di un'unita' abitativa esistente dal 21 agosto  2020,
non vincolata, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo  in
caso di successiva suddivisione dell'abitazione ampliata. 
  4. Dopo il comma 5-bis dell'art.  17  della  legge  provinciale  10
luglio 2018, n. 9, e' inserito il seguente comma: 
    «5-ter. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  comma  5,  gli
edifici destinati ad abitazione, esistenti dal 24  ottobre  1973  con
una volumetria di almeno 200 m³ all'interno di superfici  individuate
quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso e  che  non
siano state distaccate da un maso  chiuso,  possono  essere  ampliati
fino a 500 m³. E' escluso l'utilizzo di incentivi urbanistici di  cui
all'art. 21, comma 3,  lettera  c).  La  volumetria  aggiuntiva  deve
essere riservata  ad  abitazioni  destinate  ai  residenti  ai  sensi
dell'art. 39.»