Art. 15
Principio del contenimento del consumo del suolo
1. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'art. 17 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto
il seguente periodo: «Fatte salve prescrizioni piu' restrittive nei
piani paesaggistici, nel caso di baite alpestri i locali interrati
per utilizzi accessori, che possono essere costruiti al di sotto
della superficie coperta dall'edificio, non si calcolano quale
superficie utile.»
2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Sono ammessi gli interventi previsti dalla legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, e la
costruzione delle opere e degli impianti previsti dal piano di
settore impianti di risalita e piste da sci e dal relativo registro.»
3. Il terzo periodo del comma 5 dell'art. 17 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la volumetria
aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento in misura non superiore
al 20 per cento di un'unita' abitativa esistente dal 21 agosto 2020,
non vincolata, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo in
caso di successiva suddivisione dell'abitazione ampliata.
4. Dopo il comma 5-bis dell'art. 17 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e' inserito il seguente comma:
«5-ter. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, gli
edifici destinati ad abitazione, esistenti dal 24 ottobre 1973 con
una volumetria di almeno 200 m³ all'interno di superfici individuate
quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso e che non
siano state distaccate da un maso chiuso, possono essere ampliati
fino a 500 m³. E' escluso l'utilizzo di incentivi urbanistici di cui
all'art. 21, comma 3, lettera c). La volumetria aggiuntiva deve
essere riservata ad abitazioni destinate ai residenti ai sensi
dell'art. 39.»