Art. 17 
 
                         Accordi urbanistici 
 
  1. Nel  testo  italiano  del  comma  1  dell'art.  20  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le  parole:
«, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici  con  privati  o
enti pubblici» sono sostituite dalle parole: «accordi urbanistici con
privati o enti pubblici nei limiti delle disposizioni della  presente
legge». 
  2. Al comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, le parole «, o che vengano previsti  in  sede  di  approvazione
dell'accordo» sono abrogate. 
  3. La lettera e) del comma 3 dell'art. 20 della  legge  provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e' abrogata. 
  4. Nel comma 7 dell'art. 20 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, le parole: «art. 183, comma  15,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  parole:  «art.  193  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».