Art. 17
Accordi urbanistici
1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 20 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole:
«, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o
enti pubblici» sono sostituite dalle parole: «accordi urbanistici con
privati o enti pubblici nei limiti delle disposizioni della presente
legge».
2. Al comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, le parole «, o che vengano previsti in sede di approvazione
dell'accordo» sono abrogate.
3. La lettera e) del comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e' abrogata.
4. Nel comma 7 dell'art. 20 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, le parole: «art. 183, comma 15, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle parole: «art. 193 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».