Art. 18
Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia
1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di
certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione
energetica nell'edilizia e alla promozione dell'uso di energia da
fonti rinnovabili, nonche' per attuare le relative direttive europee
2018/2001/UE, 2023/1791/UE, 2023/2413/UE e 2024/1275/UE; per detti
scopi sono previsti incentivi urbanistici consistenti in possibilita'
edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le
prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori,
sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul
patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuovi edifici. La
volumetria ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici deve avere
la destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), ed e'
soggetta all'obbligo di vincolo ai sensi dell'art. 39. Nel centro
storico, la volumetria aggiuntiva ottenuta puo' avere anche la
destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettere b), c), d) e
f), limitatamente alle attivita' artigianali di cui all'art. 3, comma
2, e all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 19
maggio 2009, n. 27, e successive modifiche; nel caso di un successivo
cambio di destinazione d'uso ad uso abitativo sussiste l'obbligo di
vincolo ai sensi dell'art. 39.»