Art. 18 
 
  Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia 
 
  1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della  legge  provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di
certificazione  e  monitoraggio  in  riferimento   alla   prestazione
energetica nell'edilizia e alla promozione  dell'uso  di  energia  da
fonti rinnovabili, nonche' per attuare le relative direttive  europee
2018/2001/UE, 2023/1791/UE, 2023/2413/UE e  2024/1275/UE;  per  detti
scopi sono previsti incentivi urbanistici consistenti in possibilita'
edificatorie  aggiuntive  non  soltanto  al  fine  di  soddisfare  le
prestazioni minime, ma anche per raggiungere  prestazioni  superiori,
sia  in  caso  di  recupero  energetico  attraverso  interventi   sul
patrimonio edilizio esistente, sia  in  caso  di  nuovi  edifici.  La
volumetria ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici deve avere
la destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), ed  e'
soggetta all'obbligo di vincolo ai sensi  dell'art.  39.  Nel  centro
storico, la  volumetria  aggiuntiva  ottenuta  puo'  avere  anche  la
destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettere b), c), d)  e
f), limitatamente alle attivita' artigianali di cui all'art. 3, comma
2, e all'allegato A del decreto del  Presidente  della  Provincia  19
maggio 2009, n. 27, e successive modifiche; nel caso di un successivo
cambio di destinazione d'uso ad uso abitativo sussiste  l'obbligo  di
vincolo ai sensi dell'art. 39.»