Art. 19
Zona a destinazione particolare
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 29 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituito: «Zone a
destinazione particolare possono essere previste, tra l'altro, per lo
sviluppo del turismo ai sensi dell'art. 34, per infrastrutture negli
ambiti sciistici, per la produzione di energia, per cooperative
agricole, impianti per la lavorazione della ghiaia, impianti stradali
di distribuzione carburanti, aree per ciclisti o impianti per il
tempo libero.»
2. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, sono inseriti i se-guenti commi 1-bis e 1-ter:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1,
e all'art. 34, comma 1, il piano comunale puo' prevedere, nelle zone
a destinazione particolare per impianti stradali di distribuzione
carburanti, la realizzazione di un esercizio di somministrazione di
bevande, di superficie massima di 50 m², nonche' di una struttura
destinata a ospitare un'attivita' di commercio al dettaglio, con una
superficie di vendita massima di 50 m², per la vendita dei soli
prodotti previsti dalla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
(Codice del commercio), e successive modifiche, per gli impianti
stradali di distribuzione carburanti. Il piano comunale prevede le
strutture ammesse presso i distributori di carburante nel rispetto
delle disposizioni del regolamento di esecuzione in materia edilizia
e della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive
modifiche. Nelle zone a destinazione particolare per le aree per
ciclisti previste nel Piano delle aree per ciclisti (PAC) sono
consentite le attivita' e gli interventi di cui all'art. 9 del
decreto del presidente della Provincia 24 giugno 2024, n. 16, e
successive modifiche.
1-ter. Se gli impianti per il tempo libero sono strutture lineari
o se l'uso agricolo e forestale puo' essere mantenuto almeno in parte
sull'area in questione, la rappresentazione nel piano paesaggistico
avviene mediante una sovrapposizione grafica, mantenendo la
zonizzazione precedentemente esistente. Se esplicitamente previsto
nel piano paesaggistico, nell'area dell'impianto per il tempo libero
inserito nel piano mediante una sovrapposizione e' possibile
costruire un volume.»
3. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 29 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il piano comunale per il territorio e il paesaggio puo' prevedere
che, all'interno delle zone a destinazione particolare per
infrastrutture negli ambiti sciistici, una parte della volumetria
realizzabile, che non puo' superare la misura massima del 20 per
cento, possa essere riservata a locali destinati ad alloggi
temporanei per il personale di esercizio; tali locali devono
rispettare i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c).»