Art. 19 
 
                   Zona a destinazione particolare 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'art.  29  della  legge
provinciale 10 luglio 2018,  n.  9,  e'  cosi'  sostituito:  «Zone  a
destinazione particolare possono essere previste, tra l'altro, per lo
sviluppo del turismo ai sensi dell'art. 34, per infrastrutture  negli
ambiti sciistici, per  la  produzione  di  energia,  per  cooperative
agricole, impianti per la lavorazione della ghiaia, impianti stradali
di distribuzione carburanti, aree per  ciclisti  o  impianti  per  il
tempo libero.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, sono inseriti i se-guenti commi 1-bis e 1-ter: 
    «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, comma  1,
e all'art. 34, comma 1, il piano comunale puo' prevedere, nelle  zone
a destinazione particolare per  impianti  stradali  di  distribuzione
carburanti, la realizzazione di un esercizio di  somministrazione  di
bevande, di superficie massima di 50 m²,  nonche'  di  una  struttura
destinata a ospitare un'attivita' di commercio al dettaglio, con  una
superficie di vendita massima di 50  m²,  per  la  vendita  dei  soli
prodotti previsti dalla legge provinciale  2  dicembre  2019,  n.  12
(Codice del commercio), e  successive  modifiche,  per  gli  impianti
stradali di distribuzione carburanti. Il piano  comunale  prevede  le
strutture ammesse presso i distributori di  carburante  nel  rispetto
delle disposizioni del regolamento di esecuzione in materia  edilizia
e della legge provinciale  2  dicembre  2019,  n.  12,  e  successive
modifiche. Nelle zone a destinazione  particolare  per  le  aree  per
ciclisti previste nel  Piano  delle  aree  per  ciclisti  (PAC)  sono
consentite le attivita' e  gli  interventi  di  cui  all'art.  9  del
decreto del presidente della Provincia  24  giugno  2024,  n.  16,  e
successive modifiche. 
    1-ter. Se gli impianti per il tempo libero sono strutture lineari
o se l'uso agricolo e forestale puo' essere mantenuto almeno in parte
sull'area in questione, la rappresentazione nel  piano  paesaggistico
avviene  mediante  una   sovrapposizione   grafica,   mantenendo   la
zonizzazione precedentemente esistente.  Se  esplicitamente  previsto
nel piano paesaggistico, nell'area dell'impianto per il tempo  libero
inserito  nel  piano  mediante  una  sovrapposizione   e'   possibile
costruire un volume.» 
  3. Dopo il primo periodo del  comma  2  dell'art.  29  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Il piano comunale per il territorio e il  paesaggio  puo'  prevedere
che,  all'interno  delle  zone   a   destinazione   particolare   per
infrastrutture negli ambiti sciistici,  una  parte  della  volumetria
realizzabile, che non puo' superare la  misura  massima  del  20  per
cento,  possa  essere  riservata  a  locali  destinati   ad   alloggi
temporanei  per  il  personale  di  esercizio;  tali  locali   devono
rispettare i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c).»