Art. 20 
 
               Trasformazione di volumetria esistente 
 
  1. L'art. 36 della legge  provinciale  10  luglio  2018,  n.  9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 36 (Trasformazione di volumetria  esistente).  -  1.  Nelle
zone miste e' possibile trasformare le volumetrie esistenti in  altre
destinazioni d'uso,  ove  compatibile  con  i  vigenti  strumenti  di
pianificazione.  La   volumetria   oggetto   di   trasformazione   e'
assoggettata alla disciplina di cui all'art. 38.  All'interno  di  un
edificio deve essere destinato a uso abitativo almeno il 60 per cento
della  volumetria,  salvo  diversamente  stabilito   dal   piano   di
attuazione o in caso di utilizzo della volumetria  per  l'ampliamento
di un'azienda gia' esistente nell'area interessata. 
  2. La trasformazione ai sensi del  comma  1  e'  ammissibile  anche
quando  la  volumetria  esistente  supera   la   volumetria   massima
ammissibile secondo  i  vigenti  strumenti  di  pianificazione.  Sono
escluse le volumetrie con la destinazione d'uso di cui  all'art.  23,
comma  1,  lettere  f)  e  g),  cosi'  come  le  volumetrie  con   la
destinazione d'uso di cui all'art.  23,  comma  1,  lettera  d),  che
furono  realizzate  sulla  base  delle  disposizioni   speciali   per
l'ampliamento di pubblici esercizi; queste possono essere trasformate
unicamente nei limiti  della  volumetria  ammissibile  in  base  alla
densita'   edilizia    o    della    volumetria    esistente    prima
dell'ampliamento, e dopo la cancellazione dell'eventuale vincolo  per
scopi turistici. Nel  titolo  abilitativo  deve  essere  prevista  la
demolizione della parte  di  volumetria,  esistente  al  momento  del
rilascio del titolo, che non puo' essere trasformata. 
  3. In  casi  motivati,  il  consiglio  comunale  ovvero  la  giunta
comunale nei comuni con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti,
previo parere della Commissione  comunale  per  il  territorio  e  il
paesaggio, puo' ammettere la trasformazione di  volumetrie  ai  sensi
del  comma  2  in  deroga  alla  densita'  edilizia  vigente  per  la
costruzione di abitazioni riservate ai residenti ai  sensi  dell'art.
39. Per la volumetria trasformata che  eccede  la  densita'  edilizia
vigente e' dovuto  un  pagamento  compensativo,  il  cui  importo  e'
determinato ai sensi dell'art. 19. Il pagamento compensativo  non  e'
dovuto nel caso in cui si tratti di edifici  soggetti  a  vincolo  di
tutela  storico-artistica  nei  quali,  secondo   il   parere   della
Soprintendenza provinciale ai beni culturali,  la  demolizione  della
volumetria che supera la densita' edilizia vigente non sia possibile. 
  4. Gli esercizi ricettivi presenti nelle aree naturali  e  agricole
aventi un massimo di 25 posti letto  alla  data  del  7  agosto  2013
possono essere trasformati  in  abitazioni  riservate  ai  residenti.
All'interno  dell'area  insediabile,  la  trasformazione  di  cui  al
periodo precedente e' consentita anche  per  gli  esercizi  ricettivi
aventi un massimo di 40 posti letto alla data del 7 agosto 2013.  Per
gli esercizi ricettivi ampliati in base  alle  disposizioni  speciali
sull'ampliamento  degli  esercizi  pubblici,  la  trasformazione   e'
consentita solo dopo la cancellazione del vincolo per scopi turistici
e limitatamente alla volumetria esistente prima dell'ampliamento. 
  5. Negli edifici esistenti nel verde agricolo dal 24 ottobre  1973,
destinati prevalentemente a scopi abitativi e non facenti parte di un
maso chiuso, le volumetrie esistenti relative a esercizi dismessi  di
somministrazione di pasti e bevande  possono  essere  trasformate  in
abitazioni riservate ai residenti dopo la cancellazione  del  vincolo
per scopi turistici. 
  Le disposizioni di questo comma non si  applicano  se  gli  edifici
sono situati a piu' di 300 m dal piu' vicino  centro  edificato  come
definito dall'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n.  10,
e  successive  modifiche.  In  casi  particolari,  i  quali   vengono
determinati dal consiglio comunale sulla  base  di  un  parere  della
Commissione  comunale  per  il  territorio   e   il   paesaggio,   la
trasformazione di esercizi di somministrazione  di  pasti  e  bevande
dismessi in abitazioni per residenti puo' essere ammessa, al massimo,
pero', nell'ammontare di 1.000 m³, anche ad una maggiore distanza dal
prossimo centro edificato.»