Art. 20
Trasformazione di volumetria esistente
1. L'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 36 (Trasformazione di volumetria esistente). - 1. Nelle
zone miste e' possibile trasformare le volumetrie esistenti in altre
destinazioni d'uso, ove compatibile con i vigenti strumenti di
pianificazione. La volumetria oggetto di trasformazione e'
assoggettata alla disciplina di cui all'art. 38. All'interno di un
edificio deve essere destinato a uso abitativo almeno il 60 per cento
della volumetria, salvo diversamente stabilito dal piano di
attuazione o in caso di utilizzo della volumetria per l'ampliamento
di un'azienda gia' esistente nell'area interessata.
2. La trasformazione ai sensi del comma 1 e' ammissibile anche
quando la volumetria esistente supera la volumetria massima
ammissibile secondo i vigenti strumenti di pianificazione. Sono
escluse le volumetrie con la destinazione d'uso di cui all'art. 23,
comma 1, lettere f) e g), cosi' come le volumetrie con la
destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera d), che
furono realizzate sulla base delle disposizioni speciali per
l'ampliamento di pubblici esercizi; queste possono essere trasformate
unicamente nei limiti della volumetria ammissibile in base alla
densita' edilizia o della volumetria esistente prima
dell'ampliamento, e dopo la cancellazione dell'eventuale vincolo per
scopi turistici. Nel titolo abilitativo deve essere prevista la
demolizione della parte di volumetria, esistente al momento del
rilascio del titolo, che non puo' essere trasformata.
3. In casi motivati, il consiglio comunale ovvero la giunta
comunale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
previo parere della Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio, puo' ammettere la trasformazione di volumetrie ai sensi
del comma 2 in deroga alla densita' edilizia vigente per la
costruzione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'art.
39. Per la volumetria trasformata che eccede la densita' edilizia
vigente e' dovuto un pagamento compensativo, il cui importo e'
determinato ai sensi dell'art. 19. Il pagamento compensativo non e'
dovuto nel caso in cui si tratti di edifici soggetti a vincolo di
tutela storico-artistica nei quali, secondo il parere della
Soprintendenza provinciale ai beni culturali, la demolizione della
volumetria che supera la densita' edilizia vigente non sia possibile.
4. Gli esercizi ricettivi presenti nelle aree naturali e agricole
aventi un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto 2013
possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti.
All'interno dell'area insediabile, la trasformazione di cui al
periodo precedente e' consentita anche per gli esercizi ricettivi
aventi un massimo di 40 posti letto alla data del 7 agosto 2013. Per
gli esercizi ricettivi ampliati in base alle disposizioni speciali
sull'ampliamento degli esercizi pubblici, la trasformazione e'
consentita solo dopo la cancellazione del vincolo per scopi turistici
e limitatamente alla volumetria esistente prima dell'ampliamento.
5. Negli edifici esistenti nel verde agricolo dal 24 ottobre 1973,
destinati prevalentemente a scopi abitativi e non facenti parte di un
maso chiuso, le volumetrie esistenti relative a esercizi dismessi di
somministrazione di pasti e bevande possono essere trasformate in
abitazioni riservate ai residenti dopo la cancellazione del vincolo
per scopi turistici.
Le disposizioni di questo comma non si applicano se gli edifici
sono situati a piu' di 300 m dal piu' vicino centro edificato come
definito dall'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,
e successive modifiche. In casi particolari, i quali vengono
determinati dal consiglio comunale sulla base di un parere della
Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, la
trasformazione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande
dismessi in abitazioni per residenti puo' essere ammessa, al massimo,
pero', nell'ammontare di 1.000 m³, anche ad una maggiore distanza dal
prossimo centro edificato.»