Art. 21
Attivita' agricola
1. Il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. La dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati
rurali al di fuori della zona mista e' ammessa qualora cio' si renda
necessario per esigenze aziendali oggettive che non possono essere
soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche in
deroga alla pianificazione comunale. La dislocazione e' ammessa
soltanto per la sede di un maso chiuso che nei dieci anni antecedenti
la richiesta e' stato coltivato ininterrottamente da chi ne e'
proprietario o da suoi familiari collaboratori. La dislocazione e'
comunque soggetta al parere vincolante di una commissione composta da
un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in
materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un/una
rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia
di agricoltura e dal sindaco/dalla sindaca competente. Il parere e'
espresso sulla sussistenza dei motivi aziendali oggettivi e
sull'idoneita' della nuova ubicazione. La decisione della commissione
ha una validita' di cinque anni. Prima del rilascio del permesso di
costruire, il/la richiedente deve dichiarare che le esigenze
aziendali oggettive non sono cambiate dopo la decisione della
commissione. Nel caso di dislocazione della sede del maso chiuso in
un comune confinante, la commissione competente per il sito
originario rilascia il parere vincolante sulla sussistenza dei motivi
aziendali oggettivi, mentre la commissione del comune confinante
valuta con parere vincolante l'idoneita' della nuova ubicazione.»
2. Il comma 5-bis dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5-bis. In caso di dislocazione ai sensi del comma 5, l'utilizzo
a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede del
maso avviene in conformita' agli strumenti di pianificazione e alle
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e degli insiemi.
Il volume residenziale che puo' essere realizzato presso la vecchia
sede dell'azienda agricola a seguito della dislocazione, sia esso
ottenuto mediante nuova costruzione o mediante trasformazione di
edifici esistenti non gia' utilizzati a scopo d'abitazione, deve
essere destinato ad abitazioni riservate ai residenti e puo' essere
distaccato dal maso chiuso. Gli esistenti edifici residenziali del
maso chiuso sono soggetti al vincolo di cui all'art. 39, se per il
maso chiuso dislocato viene realizzato un edificio residenziale ai
sensi del comma 4. E' interdetta l'attivita' agricola nella vecchia
sede dell'azienda agricola. Il rilascio del permesso di costruire ai
sensi del comma 5 e del presente comma e' subordinato alla
presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con cui si autorizza
il sindaco/la sindaca a far annotare nel libro fondiario il vincolo
ai sensi del presente comma. Fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 33, il Comune puo' stipulare con l'interessato/l'interessata
un accordo urbanistico riguardante il cambio di destinazione d'uso
del pianterreno della sede originaria.»
3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 37 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma:
«5-ter. Lo spostamento della sede di un maso chiuso da una
posizione nel verde agricolo a un'altra posizione nel verde agricolo
del medesimo comune e' ammesso, previo nulla osta della commissione
di cui al comma 5 del presente articolo, in presenza delle cause di
pericolo di cui all'art. 17, per motivi di tutela delle belle arti,
del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di
pianificazione del territorio. La vecchia sede del maso chiuso deve
in ogni caso essere demolita.»