Art. 21 
 
                         Attivita' agricola 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. La dislocazione della sede del maso chiuso  o  di  fabbricati
rurali al di fuori della zona mista e' ammessa qualora cio' si  renda
necessario per esigenze aziendali oggettive che  non  possono  essere
soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche  in
deroga alla  pianificazione  comunale.  La  dislocazione  e'  ammessa
soltanto per la sede di un maso chiuso che nei dieci anni antecedenti
la richiesta e'  stato  coltivato  ininterrottamente  da  chi  ne  e'
proprietario o da suoi familiari collaboratori.  La  dislocazione  e'
comunque soggetta al parere vincolante di una commissione composta da
un/una rappresentante della ripartizione  provinciale  competente  in
materia di  natura,  paesaggio  e  sviluppo  del  territorio,  un/una
rappresentante della ripartizione provinciale competente  in  materia
di agricoltura e dal sindaco/dalla sindaca competente. Il  parere  e'
espresso  sulla  sussistenza  dei  motivi   aziendali   oggettivi   e
sull'idoneita' della nuova ubicazione. La decisione della commissione
ha una validita' di cinque anni. Prima del rilascio del  permesso  di
costruire,  il/la  richiedente  deve  dichiarare  che   le   esigenze
aziendali  oggettive  non  sono  cambiate  dopo  la  decisione  della
commissione. Nel caso di dislocazione della sede del maso  chiuso  in
un  comune  confinante,  la  commissione  competente  per   il   sito
originario rilascia il parere vincolante sulla sussistenza dei motivi
aziendali oggettivi, mentre  la  commissione  del  comune  confinante
valuta con parere vincolante l'idoneita' della nuova ubicazione.» 
  2. Il comma 5-bis dell'art. 37 della legge  provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5-bis. In caso di dislocazione ai sensi del comma 5,  l'utilizzo
a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede  del
maso avviene in conformita' agli strumenti di pianificazione  e  alle
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e degli insiemi.
Il volume residenziale che puo' essere realizzato presso  la  vecchia
sede dell'azienda agricola a seguito  della  dislocazione,  sia  esso
ottenuto mediante nuova  costruzione  o  mediante  trasformazione  di
edifici esistenti non gia'  utilizzati  a  scopo  d'abitazione,  deve
essere destinato ad abitazioni riservate ai residenti e  puo'  essere
distaccato dal maso chiuso. Gli esistenti  edifici  residenziali  del
maso chiuso sono soggetti al vincolo di cui all'art. 39,  se  per  il
maso chiuso dislocato viene realizzato un  edificio  residenziale  ai
sensi del comma 4. E' interdetta l'attivita' agricola  nella  vecchia
sede dell'azienda agricola. Il rilascio del permesso di costruire  ai
sensi  del  comma  5  e  del  presente  comma  e'  subordinato   alla
presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con cui  si  autorizza
il sindaco/la sindaca a far annotare nel libro fondiario  il  vincolo
ai sensi del presente comma.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui
all'art. 33, il Comune puo' stipulare con l'interessato/l'interessata
un accordo urbanistico riguardante il cambio  di  destinazione  d'uso
del pianterreno della sede originaria.» 
  3. Dopo il comma 5-bis dell'art.  37  della  legge  provinciale  10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
    «5-ter. Lo spostamento della  sede  di  un  maso  chiuso  da  una
posizione nel verde agricolo a un'altra posizione nel verde  agricolo
del medesimo comune e' ammesso, previo nulla osta  della  commissione
di cui al comma 5 del presente articolo, in presenza delle  cause  di
pericolo di cui all'art. 17, per motivi di tutela delle  belle  arti,
del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di
pianificazione del territorio. La vecchia sede del maso  chiuso  deve
in ogni caso essere demolita.»