Art. 22 
 
                   Utilizzazione della volumetria 
                     a destinazione residenziale 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «1. Al fine di assicurare spazi in cui vivere  stabilmente  e  di
garantire una popolazione residente  in  modo  continuativo,  tenendo
conto della scarsita' di risorse e del  fatto  che  solo  una  esigua
parte  del  territorio   provinciale   e'   adatto   all'insediamento
permanente, nonche' per ridurre il consumo netto di  nuovo  suolo  in
attuazione del  Piano  Clima  Alto  Adige  2040,  fermo  restando  il
recupero di parte del plusvalore di pianificazione  di  cui  all'art.
19, la nuova volumetria destinata a uso residenziale in zona mista e'
utilizzata per la realizzazione di abitazioni, che non possono essere
alloggi di lusso, riservate ai residenti ai sensi  dell'art.  39.  La
meta'  di  questa  volumetria  e'  utilizzata  per  alloggi  con  una
superficie netta di almeno 70 m², fatte salve le diverse disposizioni
contenute nei regolamenti edilizi comunali. Per nuova  volumetria  ai
sensi del presente articolo si  intende  la  volumetria  realizzabile
complessivamente, mediante nuova costruzione o  trasformazione  della
volumetria esistente,  sul  singolo  lotto  edificatorio  continuo  o
comparto edificatorio, secondo la  densita'  edilizia  stabilita  nel
piano comunale per il territorio e il paesaggio, o secondo  il  piano
di attuazione. In  deroga  alla  disposizione  di  questo  comma,  se
l'intero territorio comunale e' classificato dalla Giunta provinciale
sulla base di criteri obiettivi come strutturalmente svantaggiato e a
rischio  di  emigrazione  e  non  compare   nell'allegato   A   della
deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968,
la Giunta comunale puo' decidere di utilizzare almeno il 60 per cento
della nuova massa edificabile per la costruzione  di  alloggi  per  i
residenti ai sensi dell'art. 39.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis.  Nel  caso  in  cui  il  recupero   del   plusvalore   di
pianificazione  in  zone  miste  avvenga  esclusivamente  tramite  la
realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato, ai  sensi  dell'art.
19, comma 3, sulle aree non destinate  all'edilizia  agevolata  o  ad
abitazioni a prezzo calmierato e sempreche' non si tratti dei  Comuni
e delle frazioni di cui  all'allegato  A  della  deliberazione  della
Giunta provinciale del 25 settembre 2018,  n.  968,  in  deroga  alla
disciplina di  cui  al  comma  1  soltanto  il  60  per  cento  della
volumetria nuova deve  essere  utilizzato  per  la  realizzazione  di
abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere  alloggi  di
lusso, ai  sensi  dell'art.  39.  Tale  disciplina  di  deroga  trova
applicazione  subordinatamente  alla   concessione   di   un   prezzo
ulteriormente scontato  per  la  prima  vendita  e  la  rivendita  di
abitazioni, di autorimesse e dei posti  auto,  come  specificato  nel
regolamento di cui all'art. 40, comma 6.» 
  3. Il comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «2. L'obbligo di cui al comma  1  sussiste  anche  quando  in  un
volume abitativo non  vincolato  esistente  su  aree  per  l'edilizia
abitativa agevolata, in occasione di interventi di recupero,  incluse
la demolizione e la ricostruzione, il numero delle  abitazioni  viene
aumentato lasciando inalterata la volumetria.» 
  4. Il comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «3. L'obbligo di cui al comma 1  non  sussiste  quando  un'unita'
abitativa non vincolata gia'  esistente  dal  21  agosto  2020  viene
ampliata in misura non superiore al 20  per  cento  della  volumetria
esistente, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo in caso
di successiva suddivisione dell'abitazione  ampliata.  L'obbligo  non
sussiste  neanche  se  la  nuova  volumetria  viene  utilizzata   per
l'ampliamento di un'azienda gia' esistente nell'area interessata.»