Art. 22
Utilizzazione della volumetria
a destinazione residenziale
1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e' cosi' sostituito:
«1. Al fine di assicurare spazi in cui vivere stabilmente e di
garantire una popolazione residente in modo continuativo, tenendo
conto della scarsita' di risorse e del fatto che solo una esigua
parte del territorio provinciale e' adatto all'insediamento
permanente, nonche' per ridurre il consumo netto di nuovo suolo in
attuazione del Piano Clima Alto Adige 2040, fermo restando il
recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all'art.
19, la nuova volumetria destinata a uso residenziale in zona mista e'
utilizzata per la realizzazione di abitazioni, che non possono essere
alloggi di lusso, riservate ai residenti ai sensi dell'art. 39. La
meta' di questa volumetria e' utilizzata per alloggi con una
superficie netta di almeno 70 m², fatte salve le diverse disposizioni
contenute nei regolamenti edilizi comunali. Per nuova volumetria ai
sensi del presente articolo si intende la volumetria realizzabile
complessivamente, mediante nuova costruzione o trasformazione della
volumetria esistente, sul singolo lotto edificatorio continuo o
comparto edificatorio, secondo la densita' edilizia stabilita nel
piano comunale per il territorio e il paesaggio, o secondo il piano
di attuazione. In deroga alla disposizione di questo comma, se
l'intero territorio comunale e' classificato dalla Giunta provinciale
sulla base di criteri obiettivi come strutturalmente svantaggiato e a
rischio di emigrazione e non compare nell'allegato A della
deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968,
la Giunta comunale puo' decidere di utilizzare almeno il 60 per cento
della nuova massa edificabile per la costruzione di alloggi per i
residenti ai sensi dell'art. 39.»
2. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Nel caso in cui il recupero del plusvalore di
pianificazione in zone miste avvenga esclusivamente tramite la
realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato, ai sensi dell'art.
19, comma 3, sulle aree non destinate all'edilizia agevolata o ad
abitazioni a prezzo calmierato e sempreche' non si tratti dei Comuni
e delle frazioni di cui all'allegato A della deliberazione della
Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968, in deroga alla
disciplina di cui al comma 1 soltanto il 60 per cento della
volumetria nuova deve essere utilizzato per la realizzazione di
abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di
lusso, ai sensi dell'art. 39. Tale disciplina di deroga trova
applicazione subordinatamente alla concessione di un prezzo
ulteriormente scontato per la prima vendita e la rivendita di
abitazioni, di autorimesse e dei posti auto, come specificato nel
regolamento di cui all'art. 40, comma 6.»
3. Il comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e' cosi' sostituito:
«2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche quando in un
volume abitativo non vincolato esistente su aree per l'edilizia
abitativa agevolata, in occasione di interventi di recupero, incluse
la demolizione e la ricostruzione, il numero delle abitazioni viene
aumentato lasciando inalterata la volumetria.»
4. Il comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e' cosi' sostituito:
«3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando un'unita'
abitativa non vincolata gia' esistente dal 21 agosto 2020 viene
ampliata in misura non superiore al 20 per cento della volumetria
esistente, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo in caso
di successiva suddivisione dell'abitazione ampliata. L'obbligo non
sussiste neanche se la nuova volumetria viene utilizzata per
l'ampliamento di un'azienda gia' esistente nell'area interessata.»