Art. 23
Abitazioni riservate ai residenti
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo la
parola: «occupate» sono inserite le parole: «, per il proprio
fabbisogno abitativo primario,» e le parole: «non siano proprietarie,
o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di
un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una localita'
facilmente raggiungibile dal luogo di svolgimento dell'attivita' e
che» sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione le persone
che occupano l'abitazione, con l'eccezione di quelle indicate al
comma 5, devono trasferirvi la propria residenza anagrafica. La
residenza anagrafica deve essere mantenuta nell'abitazione per tutta
la durata dell'occupazione. Il trasferimento della residenza
anagrafica non e' obbligatorio qualora l'abitazione venga occupata
per motivi lavorativi e la persona abbia la propria residenza
anagrafica in un altro comune della provincia dal quale l'abitazione
non sia facilmente raggiungibile ai sensi dell'art. 43 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.»
3. Il comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' abrogato.
4. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e'
abrogato.
5. Il comma 4-bis dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«4-bis. Se l'abitazione non e' occupata o nuovamente occupata ai
sensi ed entro i termini di cui al comma 4, cio' deve essere
comunicato al Comune e all'Istituto per l'edilizia sociale entro 30
giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il soggetto
proprietario e' obbligato a locare l'abitazione al canone di
locazione provinciale a persone indicate dal Comune o dall'Istituto
per l'edilizia sociale, individuate prioritariamente fra le persone
residenti nel comune e figuranti nelle graduatorie per la locazione a
canone sostenibile di cui alla legge provinciale 21 luglio 2022, n.
5. L'Istituto per l'edilizia sociale ha inoltre la facolta' di
prendere in locazione l'alloggio per i propri compiti istituzionali.
L'indicazione del Comune o dell'Istituto per l'edilizia sociale o la
volonta' di quest'ultimo di prendere in locazione l'abitazione
acquistano efficacia 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il
soggetto proprietario non concluda, entro tale termine, con persone
aventi diritto di sua scelta, un contratto di locazione.
Entro ulteriori trenta giorni il soggetto proprietario deve mettere
l'abitazione a disposizione delle persone designate o dell'Istituto
per l'edilizia sociale. La procedura per l'indicazione di persone da
parte del Comune e' disciplinata con regolamento comunale.
Finche' perdura lo stato di mancata occupazione dell'abitazione,
persone aventi diritto possono in ogni momento essere indicate ai
sensi e alle condizioni del presente comma.»
6. Alla fine del comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
periodo: «La qualifica di scolaro/scolara o studente/studentessa
presuppone l'iscrizione ad un istituto di formazione con sede nel
territorio provinciale e la regolare frequenza ai sensi della
disciplina provinciale in materia di diritto allo studio.»
7. Nel comma 6 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, prima delle parole: «un massimo del 200
per cento del costo di costruzione» sono inserite le parole: «un
minimo del 100 per cento e a».