Art. 23 
 
                  Abitazioni riservate ai residenti 
 
  1.  Nel  primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  39  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e  successive  modifiche,  dopo  la
parola: «occupate»  sono  inserite  le  parole:  «,  per  il  proprio
fabbisogno abitativo primario,» e le parole: «non siano proprietarie,
o i cui componenti del nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di
un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una localita'
facilmente raggiungibile dal luogo di  svolgimento  dell'attivita'  e
che» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione  le  persone
che occupano l'abitazione, con  l'eccezione  di  quelle  indicate  al
comma 5, devono  trasferirvi  la  propria  residenza  anagrafica.  La
residenza anagrafica deve essere mantenuta nell'abitazione per  tutta
la  durata  dell'occupazione.  Il   trasferimento   della   residenza
anagrafica non e' obbligatorio qualora  l'abitazione  venga  occupata
per motivi  lavorativi  e  la  persona  abbia  la  propria  residenza
anagrafica in un altro comune della provincia dal quale  l'abitazione
non sia facilmente raggiungibile ai sensi dell'art.  43  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.» 
  3. Il comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e successive modifiche, e' abrogato. 
  4.  L'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'art.  39   della   legge
provinciale  10  luglio  2018,  n.  9,  e  successive  modifiche,  e'
abrogato. 
  5. Il comma 4-bis dell'art. 39 della legge  provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4-bis. Se l'abitazione non e' occupata o nuovamente occupata  ai
sensi ed entro i  termini  di  cui  al  comma  4,  cio'  deve  essere
comunicato al Comune e all'Istituto per l'edilizia sociale  entro  30
giorni  dalla  scadenza  del  termine.  In  tal  caso   il   soggetto
proprietario  e'  obbligato  a  locare  l'abitazione  al  canone   di
locazione provinciale a persone indicate dal Comune  o  dall'Istituto
per l'edilizia sociale, individuate prioritariamente fra  le  persone
residenti nel comune e figuranti nelle graduatorie per la locazione a
canone sostenibile di cui alla legge provinciale 21 luglio  2022,  n.
5. L'Istituto per  l'edilizia  sociale  ha  inoltre  la  facolta'  di
prendere in locazione l'alloggio per i propri compiti  istituzionali.
L'indicazione del Comune o dell'Istituto per l'edilizia sociale o  la
volonta'  di  quest'ultimo  di  prendere  in  locazione  l'abitazione
acquistano efficacia 30 giorni dopo la comunicazione,  salvo  che  il
soggetto proprietario non concluda, entro tale termine,  con  persone
aventi diritto di sua scelta, un contratto di locazione. 
  Entro ulteriori trenta giorni il soggetto proprietario deve mettere
l'abitazione a disposizione delle persone designate  o  dell'Istituto
per l'edilizia sociale. La procedura per l'indicazione di persone  da
parte del Comune e' disciplinata con regolamento comunale. 
  Finche' perdura lo stato di  mancata  occupazione  dell'abitazione,
persone aventi diritto possono in ogni  momento  essere  indicate  ai
sensi e alle condizioni del presente comma.» 
  6. Alla fine del comma 5 dell'art. 39 della  legge  provinciale  10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «La  qualifica  di  scolaro/scolara  o  studente/studentessa
presuppone l'iscrizione ad un istituto di  formazione  con  sede  nel
territorio  provinciale  e  la  regolare  frequenza  ai  sensi  della
disciplina provinciale in materia di diritto allo studio.» 
  7. Nel comma 6 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, prima delle parole: «un massimo del 200
per cento del costo di costruzione»  sono  inserite  le  parole:  «un
minimo del 100 per cento e a».