Art. 24
Abitazioni a prezzo calmierato
1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, le parole: «delle abitazioni popolari»
sono soppresse.
2. Nel comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, dalla data di cui al comma 6 dell'art.
12 della presente legge, le parole: «dall'art. 63, comma 1, lettere
a), b), c), d), e) e g),» sono sostituite dalle parole: «dal
regolamento di esecuzione di cui all'art. 62, comma 6,».
3. Dopo il comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, nei
Comuni con esigenza abitativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, nella prima vendita di
abitazioni l'Istituto per l'edilizia sociale ha un diritto di
priorita' per l'eventuale acquisto di almeno il 30 per cento delle
abitazioni, autorimesse e dei posti auto, da esercitarsi secondo le
modalita' disciplinate nel regolamento di cui al comma 6. Le
abitazioni acquistate dall'Istituto per l'edilizia sociale ai sensi
del presente comma sono destinate alla locazione ai sensi della legge
provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche.»