Art. 24 
 
                   Abitazioni a prezzo calmierato 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, le parole: «delle abitazioni  popolari»
sono soppresse. 
  2. Nel comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, dalla data di cui al comma 6  dell'art.
12 della presente legge, le parole: «dall'art. 63, comma  1,  lettere
a), b), c),  d),  e)  e  g),»  sono  sostituite  dalle  parole:  «dal
regolamento di esecuzione di cui all'art. 62, comma 6,». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. In deroga a quanto previsto  dai  commi  precedenti,  nei
Comuni con esigenza abitativa ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  della
legge provinciale 23 aprile  2014,  n.  3,  nella  prima  vendita  di
abitazioni  l'Istituto  per  l'edilizia  sociale  ha  un  diritto  di
priorita' per l'eventuale acquisto di almeno il 30  per  cento  delle
abitazioni, autorimesse e dei posti auto, da esercitarsi  secondo  le
modalita'  disciplinate  nel  regolamento  di  cui  al  comma  6.  Le
abitazioni acquistate dall'Istituto per l'edilizia sociale  ai  sensi
del presente comma sono destinate alla locazione ai sensi della legge
provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche.»