Art. 27 
 
                         Piano di attuazione 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 57 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. La ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui al  comma
2 avviene in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano  di
attuazione.  Se  in  una  zona  mista  successivamente   all'avvenuta
approvazione del piano di  attuazione  viene  aumentata  la  densita'
edilizia, per la nuova volumetria devono essere versati i  contributi
di urbanizzazione nella misura prevista  dal  rispettivo  regolamento
comunale.» 
  2.  Il  primo  periodo  del  comma  9  dell'art.  57  della   legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e'  cosi'  sostituito:  «L'incarico
per la prima redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste
con una superficie superiore a 10.000 m² o per  zone  produttive  con
una superficie superiore a 20.000 m² e' assegnato mediante concorso.» 
  3. Dopo il primo periodo del  comma  9  dell'art.  57  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' inserito  il  seguente  periodo:
«Per le zone in cui sia gia' stata edificata piu' del  50  per  cento
della volumetria si puo' prescindere dal concorso.» 
  4. Dopo il secondo periodo del  comma  10-bis  dell'art.  57  della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e  successive  modifiche,  e'
aggiunto il seguente periodo: «In  caso  di  finanziamento  da  parte
della Provincia, l'obbligo previsto dal comma 2 in capo  ai  soggetti
proprietari e assegnatari di assunzione della  quota  dei  costi  per
l'elaborazione del piano di attuazione e'  limitato  alla  quota  non
coperta dal finanziamento.»