Art. 27
Piano di attuazione
1. Il comma 3 dell'art. 57 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. La ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui al comma
2 avviene in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di
attuazione. Se in una zona mista successivamente all'avvenuta
approvazione del piano di attuazione viene aumentata la densita'
edilizia, per la nuova volumetria devono essere versati i contributi
di urbanizzazione nella misura prevista dal rispettivo regolamento
comunale.»
2. Il primo periodo del comma 9 dell'art. 57 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituito: «L'incarico
per la prima redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste
con una superficie superiore a 10.000 m² o per zone produttive con
una superficie superiore a 20.000 m² e' assegnato mediante concorso.»
3. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'art. 57 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' inserito il seguente periodo:
«Per le zone in cui sia gia' stata edificata piu' del 50 per cento
della volumetria si puo' prescindere dal concorso.»
4. Dopo il secondo periodo del comma 10-bis dell'art. 57 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e'
aggiunto il seguente periodo: «In caso di finanziamento da parte
della Provincia, l'obbligo previsto dal comma 2 in capo ai soggetti
proprietari e assegnatari di assunzione della quota dei costi per
l'elaborazione del piano di attuazione e' limitato alla quota non
coperta dal finanziamento.»