Art. 29 
 
              Attivita' delle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  70  della   legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le  parole:
«art. 27  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50»  sono
sostituite dalle parole: «art. 38 del decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36». 
  2.  Nella  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  70  della   legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le  parole:
«alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50»  sono  sostituite  dalle  parole:  «al  libro  IV   del   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36».