Art. 29
Attivita' delle pubbliche amministrazioni
1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 70 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole:
«art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono
sostituite dalle parole: «art. 38 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36».
2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 70 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole:
«alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50» sono sostituite dalle parole: «al libro IV del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36».