Art. 30 
 
              Procedimento per il permesso di costruire 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e'  data
notizia al pubblico mediante pubblicazione  all'albo  pretorio  degli
estremi del  permesso,  del  nome  e  cognome  della  persona  fisica
richiedente  ovvero  dei  dati  relativi   alla   persona   giuridica
richiedente,  degli  estremi  identificativi  dell'immobile  e  della
tipologia dei lavori.»