Art. 30
Procedimento per il permesso di costruire
1. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e' inserito il seguente comma:
«5-bis. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio degli
estremi del permesso, del nome e cognome della persona fisica
richiedente ovvero dei dati relativi alla persona giuridica
richiedente, degli estremi identificativi dell'immobile e della
tipologia dei lavori.»