Art. 34
Mancata occupazione od occupazione abusiva
di abitazioni riservate ai residenti
1. Nel comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9 e successive modifiche, le parole: «5.000 euro» sono sostituite
dalle parole: «10.000 euro».
2. Nel comma 2 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «entro sei mesi dalla
notifica», sono inserite le seguenti parole: «della contestazione
della violazione o».
3. Dopo il comma 2 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Se e' accertata l'occupazione con finalita' di tipo
turistico o per altra finalita' di impresa, le sanzioni previste dai
commi 1 e 2 sono triplicate.»
4. Il comma 3 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Se la comunicazione prevista dall'art. 39, comma 4-bis, e'
omessa o tardiva rispetto al termine ivi stabilito, si applica la
sanzione pecuniaria di 2.000 euro. Entro 30 giorni dalla notifica
della contestazione della violazione o dell'ordinanza ingiunzione il
Comune e l'Istituto per l'edilizia sociale avviano la procedura
prevista dall'art. 39, comma 4-bis.»
5. Il comma 4 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«4. Qualora l'abitazione non venga messa a disposizione delle
persone indicate o dell'Istituto per l'edilizia sociale ai sensi e
nei termini indicati dall'art. 39, comma 4-bis, il soggetto
proprietario deve corrispondere all'Istituto per l'edilizia sociale
ovvero al Comune, per ogni mese di ritardata consegna, una sanzione
pecuniaria pari a due volte e mezzo l'ammontare del canone di
locazione provinciale.»
6. Nel comma 5 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, le parole: «entro 45 giorni
dall'ordinanza ingiunzione» sono sostituite dalle parole: «entro 45
giorni dalla notifica della contestazione della violazione o
dell'ordinanza ingiunzione».
7. Dopo il comma 6 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7
e 8:
«7. Per le sanzioni previste dal presente articolo non trova
applicazione il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio
1977, n. 9, e successive modifiche.
8. In deroga ai commi 1 e 2, qualora il soggetto conduttore perda i
requisiti per l'occupazione dell'abitazione durante il periodo di
validita' del contratto di locazione in essere, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano fino alla prima scadenza utile del
contratto di locazione. Dette sanzioni non si applicano neanche se,
nel medesimo caso, il soggetto locatore dimostra che in relazione
all'alloggio occupato illegittimamente e' pendente un procedimento
giudiziario di sfratto.»