Art. 34 
 
             Mancata occupazione od occupazione abusiva 
                di abitazioni riservate ai residenti 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9 e successive modifiche, le parole: «5.000 euro» sono  sostituite
dalle parole: «10.000 euro». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «entro sei  mesi  dalla
notifica», sono inserite le  seguenti  parole:  «della  contestazione
della violazione o». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 97 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. Se e'  accertata  l'occupazione  con  finalita'  di  tipo
turistico o per altra finalita' di impresa, le sanzioni previste  dai
commi 1 e 2 sono triplicate.» 
  4. Il comma 3 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. Se la comunicazione prevista dall'art. 39,  comma  4-bis,  e'
omessa o tardiva rispetto al termine ivi  stabilito,  si  applica  la
sanzione pecuniaria di 2.000 euro. Entro  30  giorni  dalla  notifica
della contestazione della violazione o dell'ordinanza ingiunzione  il
Comune e l'Istituto  per  l'edilizia  sociale  avviano  la  procedura
prevista dall'art. 39, comma 4-bis.» 
  5. Il comma 4 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4. Qualora l'abitazione non venga  messa  a  disposizione  delle
persone indicate o dell'Istituto per l'edilizia sociale  ai  sensi  e
nei  termini  indicati  dall'art.  39,  comma  4-bis,   il   soggetto
proprietario deve corrispondere all'Istituto per  l'edilizia  sociale
ovvero al Comune, per ogni mese di ritardata consegna,  una  sanzione
pecuniaria pari a  due  volte  e  mezzo  l'ammontare  del  canone  di
locazione provinciale.» 
  6. Nel comma 5 dell'art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n.  9,  e  successive  modifiche,  le  parole:   «entro   45   giorni
dall'ordinanza ingiunzione» sono sostituite dalle parole:  «entro  45
giorni  dalla  notifica  della  contestazione  della   violazione   o
dell'ordinanza ingiunzione». 
  7. Dopo il comma 6 dell'art. 97 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi  7
e 8: 
    «7. Per le sanzioni previste  dal  presente  articolo  non  trova
applicazione il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio
1977, n. 9, e successive modifiche. 
  8. In deroga ai commi 1 e 2, qualora il soggetto conduttore perda i
requisiti per l'occupazione dell'abitazione  durante  il  periodo  di
validita' del contratto di locazione in essere, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano  fino  alla  prima  scadenza  utile  del
contratto di locazione. Dette sanzioni non si applicano  neanche  se,
nel medesimo caso, il soggetto locatore  dimostra  che  in  relazione
all'alloggio occupato illegittimamente e'  pendente  un  procedimento
giudiziario di sfratto.»