Art. 36 
 
              Norme transitorie della legge provinciale 
                        10 luglio 2018, n. 9 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. Fino all'approvazione  del  programma  di  sviluppo  comunale
previsto dall'art. 51, per area insediabile  si  intendono  i  centri
edificati ai sensi dell'art. 12 della  legge  provinciale  15  aprile
1991, n. 10, e successive modifiche. Entro lo stesso periodo di tempo
il Comune puo', nei centri edificati, apportare  modifiche  al  Piano
comunale  per  il  territorio  e  il  paesaggio  nel   rispetto   del
procedimento e dei limiti di cui all'art. 54, comma 1.  Nello  stesso
periodo di tempo la Giunta provinciale  puo'  approvare,  nei  centri
edificati, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 54, comma 2,
tutte le modifiche non ricadenti nella previsione di cui all'art. 54,
comma 1, e puo', inoltre, approvare le seguenti modifiche al di fuori
dei centri edificati: 
      a) individuazione di nuove zone edificabili, che devono  essere
contigue alle zone edificabili esistenti; 
      b) individuazione di zone per attrezzature pubbliche, di zone a
destinazione particolare per bacini  di  accumulo,  per  impianti  di
distribuzione di carburanti, per aree per ciclisti e per impianti per
il  tempo  libero,  e  individuazione  di  opere  di   urbanizzazione
primaria; 
      c) modifica della disciplina edilizia per le singole zone.» 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    5-bis. L'individuazione  di  nuove  zone  edificabili,  anche  in
attuazione  di  accordi  urbanistici  ai  sensi  dell'art.   20,   e'
consentita anche se aree destinate alla viabilita' e alla mobilita' o
torrenti separano tali nuove zone dalle zone  edificabili  esistenti.
Presupposto per l'individuazione e la modifica di superfici destinate
ad  attivita'  di  esercizio  pubblico  dentro  e  fuori  dai  centri
edificati e' l'esistenza di un programma per lo sviluppo del  turismo
di cui all'art. 51, comma 5, lettera g) approvato. 
  In assenza di tale programma, gli aumenti di densita' edilizia,  le
modifiche alla delimitazione della zona e le modifiche  alle  diverse
categorie  tra  esercizi   ricettivi,   campeggi   ed   esercizi   di
somministrazione di pasti e bevande sono  consentiti,  senza  aumento
della superficie della zona e qualora cio' non  comporti  un  aumento
del numero dei posti letto.  La  Giunta  provinciale  puo'  approvare
d'ufficio le modifiche di cui all'art. 53, comma  8,  nonche'  quelle
previste nell'ambito delle procedure di cui al libro IV  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche, secondo  il
procedimento di cui all'art. 50.» 
  3. Nel comma 6-ter dell'art. 103 della legge provinciale 10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole:  «della  presente
legge» sono inserite le parole: «, e successive modifiche,». 
  4. Il comma 18 dell'art. 103  della  legge  provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «18. La disciplina di cui all'art. 38, comma 1, non  si  applica,
sempreche'  non  si  tratti  dei  Comuni  e  delle  frazioni  di  cui
all'allegato A della deliberazione della Giunta  provinciale  del  25
settembre 2018, n. 968, agli obblighi di vincolo in misura  inferiore
al 100 per cento, se tali obblighi  riguardano  zone  miste,  la  cui
individuazione nel piano  urbanistico  era  gia'  stata  avviata  con
delibera della Giunta comunale alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione.» 
  5. Il comma 20-bis dell'art. 103 della legge provinciale 10  luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    „20-bis. Dopo la fine del  mandato  del  Consiglio  comunale,  la
Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e' ricostituita
entro 60 giorni dall'elezione della Giunta comunale. Tale commissione
comunale esercita le sue funzioni e  i  suoi  poteri  fino  alla  sua
ricostituzione e al piu' tardi fino alla scadenza del termine per  la
ricostituzione. Durante tale periodo il suo  mandato  e'  considerato
prorogato. 
  Decorso il termine per  la  ricostituzione  decade  la  Commissione
comunale che non e' stata ricostituita. Tutti gli atti compiuti dalla
commissione comunale decaduta sono nulli.»