Art. 36
Norme transitorie della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9
1. Il comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Fino all'approvazione del programma di sviluppo comunale
previsto dall'art. 51, per area insediabile si intendono i centri
edificati ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile
1991, n. 10, e successive modifiche. Entro lo stesso periodo di tempo
il Comune puo', nei centri edificati, apportare modifiche al Piano
comunale per il territorio e il paesaggio nel rispetto del
procedimento e dei limiti di cui all'art. 54, comma 1. Nello stesso
periodo di tempo la Giunta provinciale puo' approvare, nei centri
edificati, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 54, comma 2,
tutte le modifiche non ricadenti nella previsione di cui all'art. 54,
comma 1, e puo', inoltre, approvare le seguenti modifiche al di fuori
dei centri edificati:
a) individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere
contigue alle zone edificabili esistenti;
b) individuazione di zone per attrezzature pubbliche, di zone a
destinazione particolare per bacini di accumulo, per impianti di
distribuzione di carburanti, per aree per ciclisti e per impianti per
il tempo libero, e individuazione di opere di urbanizzazione
primaria;
c) modifica della disciplina edilizia per le singole zone.»
2. Dopo il comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
5-bis. L'individuazione di nuove zone edificabili, anche in
attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell'art. 20, e'
consentita anche se aree destinate alla viabilita' e alla mobilita' o
torrenti separano tali nuove zone dalle zone edificabili esistenti.
Presupposto per l'individuazione e la modifica di superfici destinate
ad attivita' di esercizio pubblico dentro e fuori dai centri
edificati e' l'esistenza di un programma per lo sviluppo del turismo
di cui all'art. 51, comma 5, lettera g) approvato.
In assenza di tale programma, gli aumenti di densita' edilizia, le
modifiche alla delimitazione della zona e le modifiche alle diverse
categorie tra esercizi ricettivi, campeggi ed esercizi di
somministrazione di pasti e bevande sono consentiti, senza aumento
della superficie della zona e qualora cio' non comporti un aumento
del numero dei posti letto. La Giunta provinciale puo' approvare
d'ufficio le modifiche di cui all'art. 53, comma 8, nonche' quelle
previste nell'ambito delle procedure di cui al libro IV del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche, secondo il
procedimento di cui all'art. 50.»
3. Nel comma 6-ter dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «della presente
legge» sono inserite le parole: «, e successive modifiche,».
4. Il comma 18 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«18. La disciplina di cui all'art. 38, comma 1, non si applica,
sempreche' non si tratti dei Comuni e delle frazioni di cui
all'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 25
settembre 2018, n. 968, agli obblighi di vincolo in misura inferiore
al 100 per cento, se tali obblighi riguardano zone miste, la cui
individuazione nel piano urbanistico era gia' stata avviata con
delibera della Giunta comunale alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»
5. Il comma 20-bis dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
„20-bis. Dopo la fine del mandato del Consiglio comunale, la
Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e' ricostituita
entro 60 giorni dall'elezione della Giunta comunale. Tale commissione
comunale esercita le sue funzioni e i suoi poteri fino alla sua
ricostituzione e al piu' tardi fino alla scadenza del termine per la
ricostituzione. Durante tale periodo il suo mandato e' considerato
prorogato.
Decorso il termine per la ricostituzione decade la Commissione
comunale che non e' stata ricostituita. Tutti gli atti compiuti dalla
commissione comunale decaduta sono nulli.»