Art. 37
Modifiche dell'allegato C
1. Il punto C 5) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e' cosi' sostituito:
«C 5) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e montaggio del manufatto, previa comunicazione
di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;».
2. Il punto C 6) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e' cosi' sostituito nel testo tedesco:
«C 6) Bodenlege- und Feinarbeiten an Außenflächen, auch an
Halteflächen, bei denen der Versiegelungsindex eingehalten wird,
sofern von der Gemeindeplanung vorgesehen, einschließlich der
Errichtung von vollständig unterirdischen nicht zugänglichen
Luftschächten, von Wasserauffangbecken und von unterirdischen
verschlossenen Räumen;».
3. Dopo il punto C 12) dell'allegato C della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i
seguenti punti C 13), C 14), C 15) e C 16):
«C 13) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole,
tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo
retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione
solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli
immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture fisse
necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso,
tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio
stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee
architettoniche;
C 14) recinzioni per la protezione della selvaggina secondo le
linee guida approvate dalla Giunta provinciale;
C 15) pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
C 16) impianti agrivoltaici nei casi previsti dal regolamento di
cui all'art. 29, comma 3, purche' garantiscano la continuita'
dell'attivita' agricola, di potenza inferiore a 1 MW, comprese le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti.»