Art. 37 
 
                      Modifiche dell'allegato C 
 
  1. Il punto C 5) dell'allegato C della legge provinciale 10  luglio
2018, n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «C 5) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti  e  temporanee,  purche'  destinate  ad  essere
immediatamente rimosse al  cessare  della  temporanea  necessita'  e,
comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e montaggio del manufatto, previa comunicazione
di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;». 
  2. Il punto C 6) dell'allegato C della legge provinciale 10  luglio
2018, n. 9, e' cosi' sostituito nel testo tedesco: 
    «C 6)  Bodenlege-  und  Feinarbeiten  an  Außenflächen,  auch  an
Halteflächen, bei  denen  der  Versiegelungsindex  eingehalten  wird,
sofern  von  der  Gemeindeplanung  vorgesehen,   einschließlich   der
Errichtung  von   vollständig   unterirdischen   nicht   zugänglichen
Luftschächten,  von  Wasserauffangbecken   und   von   unterirdischen
verschlossenen Räumen;». 
      3. Dopo il punto C 12) dell'allegato C della legge  provinciale
10 luglio 2018,  n.  9,  e  successive  modifiche,  sono  inseriti  i
seguenti punti C 13), C 14), C 15) e C 16): 
    «C 13) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
la cui struttura principale sia costituita da tende, tende  da  sole,
tende da esterno, tende a  pergola,  anche  bioclimatiche,  con  telo
retrattile, anche impermeabile, ovvero  con  elementi  di  protezione
solare mobili o regolabili,  e  che  sia  addossata  o  annessa  agli
immobili  o  alle  unita'  immobiliari,  anche  con  strutture  fisse
necessarie al sostegno e all'estensione  dell'opera.  In  ogni  caso,
tali opere  non  possono  determinare  la  creazione  di  uno  spazio
stabilmente  chiuso,  con  conseguente  variazione  di  volumi  e  di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al  minimo  l'impatto  visivo  e  l'ingombro
apparente   e   devono   armonizzarsi   alle    preesistenti    linee
architettoniche; 
    C 14) recinzioni per la protezione della  selvaggina  secondo  le
linee guida approvate dalla Giunta provinciale; 
    C  15)  pompe  di  calore  a   servizio   di   edifici   per   la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
    C 16) impianti agrivoltaici nei casi previsti dal regolamento  di
cui  all'art.  29,  comma  3,  purche'  garantiscano  la  continuita'
dell'attivita' agricola, di potenza inferiore a  1  MW,  comprese  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli impianti.»