Art. 38 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nessuno puo' essere sanzionato per  la  violazione  del  vincolo
assunto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, nonche' dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, nelle versioni vigenti fino all'entrata in vigore della  presente
legge, se all'entrata in vigore della presente  legge  il  fatto  non
costituisce piu' una violazione; fa  eccezione  il  caso  in  cui  la
sanzione sia gia' stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun
caso e' ammessa la ripetizione di quanto pagato. 
  2. Nel  caso  di  zone  miste,  la  cui  individuazione  nel  piano
urbanistico era gia' stata avviata  con  deliberazione  della  Giunta
comunale alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  la
ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui all'art.  57,  comma
2, della legge  provinciale  10  luglio  2018,  n.  9,  e  successive
modifiche, puo' avvenire sulla base delle disposizioni dell'art.  57,
comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in vigore fino
all'entrata in vigore della presente legge.