Art. 38
Disposizioni transitorie
1. Nessuno puo' essere sanzionato per la violazione del vincolo
assunto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, nonche' dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, nelle versioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente
legge, se all'entrata in vigore della presente legge il fatto non
costituisce piu' una violazione; fa eccezione il caso in cui la
sanzione sia gia' stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun
caso e' ammessa la ripetizione di quanto pagato.
2. Nel caso di zone miste, la cui individuazione nel piano
urbanistico era gia' stata avviata con deliberazione della Giunta
comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, la
ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui all'art. 57, comma
2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, puo' avvenire sulla base delle disposizioni dell'art. 57,
comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in vigore fino
all'entrata in vigore della presente legge.