Art. 10 
 
                              Decadenza 
 
  1. I membri e la segretaria ovvero il segretario della  commissione
esaminatrice decadono dalla propria funzione nei seguenti casi: 
    a) al verificarsi di una delle cause di incompatibilita'  di  cui
all'art. 9, comma 1; 
    b) per assenza o astensione ingiustificata da una o piu' riunioni
della commissione esaminatrice; 
    c) per violazione  degli  obblighi  previsti  per  l'espletamento
delle attivita' della commissione esaminatrice; 
    d) per  sospensione  cautelare  dal  servizio  nel  corso  di  un
procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale, ai  sensi
del vigente contratto collettivo intercompartimentale o delle vigenti
disposizioni di legge; 
    e) per condanna, anche non passata  in  giudicato,  per  uno  dei
reati di cui al capo I del titolo II del  libro  secondo  del  codice
penale. 
  2. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
dichiara con deliberazione la decadenza dalla funzione di membro o di
segretaria ovvero segretario della commissione esaminatrice;  con  lo
stesso provvedimento nomina la sostituta o il sostituto, qualora  non
vi abbia gia' provveduto ai sensi dell'art. 11, comma 1.