Art. 10
Decadenza
1. I membri e la segretaria ovvero il segretario della commissione
esaminatrice decadono dalla propria funzione nei seguenti casi:
a) al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui
all'art. 9, comma 1;
b) per assenza o astensione ingiustificata da una o piu' riunioni
della commissione esaminatrice;
c) per violazione degli obblighi previsti per l'espletamento
delle attivita' della commissione esaminatrice;
d) per sospensione cautelare dal servizio nel corso di un
procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale, ai sensi
del vigente contratto collettivo intercompartimentale o delle vigenti
disposizioni di legge;
e) per condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei
reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
2. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
dichiara con deliberazione la decadenza dalla funzione di membro o di
segretaria ovvero segretario della commissione esaminatrice; con lo
stesso provvedimento nomina la sostituta o il sostituto, qualora non
vi abbia gia' provveduto ai sensi dell'art. 11, comma 1.