Art. 11
Supplenza e sostituzione
1. Per garantire il funzionamento della commissione esaminatrice in
caso di eventuali assenze temporanee o impedimenti gravi e
adeguatamente documentati di uno dei membri o della segretaria ovvero
del segretario, per ciascun membro effettivo e per la segretaria
ovvero il segretario possono essere nominati uno o piu' membri
supplenti ovvero una o uno o piu' segretarie o segretari supplenti.
La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
effettua tale nomina con lo stesso provvedimento con cui nomina la
commissione esaminatrice o con un provvedimento successivo.
2. In caso di decadenza o dimissioni il membro della commissione
esaminatrice o la segretaria ovvero il segretario viene
sostituita/sostituito definitivamente dalla rispettiva/dal rispettivo
supplente. Se il membro supplente o la segretaria ovvero il
segretario supplente non e' disponibile o non si e' gia' provveduto
alla sua nomina ai sensi del comma 1, la sostituzione avviene
mediante nomina effettuata con deliberazione della Commissione per la
dirigenza del sistema pubblico provinciale.
3. In caso di impedimento della segretaria ovvero del segretario
durante o in un momento immediatamente precedente a una seduta della
commissione esaminatrice o allo svolgimento di una prova d'esame,
tale da rendere impossibile la sua tempestiva sostituzione, la o il
presidente della commissione esaminatrice assegna le funzioni di
segreteria a uno dei membri della commissione.