Art. 11 
 
                      Supplenza e sostituzione 
 
  1. Per garantire il funzionamento della commissione esaminatrice in
caso  di  eventuali  assenze  temporanee  o   impedimenti   gravi   e
adeguatamente documentati di uno dei membri o della segretaria ovvero
del segretario, per ciascun membro  effettivo  e  per  la  segretaria
ovvero il segretario  possono  essere  nominati  uno  o  piu'  membri
supplenti ovvero una o uno o piu' segretarie o  segretari  supplenti.
La Commissione per la  dirigenza  del  sistema  pubblico  provinciale
effettua tale nomina con lo stesso provvedimento con  cui  nomina  la
commissione esaminatrice o con un provvedimento successivo. 
  2. In caso di decadenza o dimissioni il  membro  della  commissione
esaminatrice   o   la   segretaria   ovvero   il   segretario   viene
sostituita/sostituito definitivamente dalla rispettiva/dal rispettivo
supplente.  Se  il  membro  supplente  o  la  segretaria  ovvero   il
segretario supplente non e' disponibile o non si e'  gia'  provveduto
alla sua nomina  ai  sensi  del  comma  1,  la  sostituzione  avviene
mediante nomina effettuata con deliberazione della Commissione per la
dirigenza del sistema pubblico provinciale. 
  3. In caso di impedimento della segretaria  ovvero  del  segretario
durante o in un momento immediatamente precedente a una seduta  della
commissione esaminatrice o allo svolgimento  di  una  prova  d'esame,
tale da rendere impossibile la sua tempestiva sostituzione, la  o  il
presidente della commissione  esaminatrice  assegna  le  funzioni  di
segreteria a uno dei membri della commissione.