Art. 12
Funzionamento e obblighi di comportamento
della commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' un organo collegiale perfetto,
pertanto e' validamente costituita solo con la presenza di tutti i
suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. I membri della
commissione esaminatrice non possono astenersi dal voto.
2. L'assenza temporanea di uno dei membri della commissione
esaminatrice e' consentita durante attivita' non connesse con
l'adozione di decisioni o l'effettuazione di valutazioni nonche'
durante le prove scritte d'esame. L'assenza temporanea deve essere
menzionata nel verbale.
3. La o il presidente della commissione esaminatrice convoca le
riunioni, coordina le operazioni e organizza le attivita' della
commissione esaminatrice, dispone l'invio delle comunicazioni e
convocazioni alle candidate e ai candidati e adotta gli atti
necessaria affinche' le operazioni concorsuali procedano celermente e
senza intoppi.
4. La segretaria ovvero il segretario della commissione
esaminatrice redige i verbali delle riunioni della commissione
esaminatrice, provvede a inviare le comunicazioni e convocazioni alle
candidate e ai candidati ed e' responsabile della custodia degli atti
del concorso pubblico.
5. La commissione esaminatrice svolge la propria attivita' secondo
criteri di imparzialita' e correttezza. I membri e la segretaria
ovvero il segretario della commissione esaminatrice garantiscono la
riservatezza sulle attivita' espletate e sulle decisioni adottate.
6. La commissione esaminatrice puo' operare anche in modalita'
telematica, purche' sia garantita la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni.
7. I compensi per i membri della commissione esaminatrice sono
disciplinati dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.