Art. 12 
              Funzionamento e obblighi di comportamento 
                   della commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' un  organo  collegiale  perfetto,
pertanto e' validamente costituita solo con la presenza  di  tutti  i
suoi membri e delibera a maggioranza dei  presenti.  I  membri  della
commissione esaminatrice non possono astenersi dal voto. 
  2.  L'assenza  temporanea  di  uno  dei  membri  della  commissione
esaminatrice  e'  consentita  durante  attivita'  non  connesse   con
l'adozione di decisioni  o  l'effettuazione  di  valutazioni  nonche'
durante le prove scritte d'esame. L'assenza  temporanea  deve  essere
menzionata nel verbale. 
  3. La o il presidente della  commissione  esaminatrice  convoca  le
riunioni, coordina le  operazioni  e  organizza  le  attivita'  della
commissione  esaminatrice,  dispone  l'invio  delle  comunicazioni  e
convocazioni  alle  candidate  e  ai  candidati  e  adotta  gli  atti
necessaria affinche' le operazioni concorsuali procedano celermente e
senza intoppi. 
  4.  La  segretaria   ovvero   il   segretario   della   commissione
esaminatrice  redige  i  verbali  delle  riunioni  della  commissione
esaminatrice, provvede a inviare le comunicazioni e convocazioni alle
candidate e ai candidati ed e' responsabile della custodia degli atti
del concorso pubblico. 
  5. La commissione esaminatrice svolge la propria attivita'  secondo
criteri di imparzialita' e correttezza.  I  membri  e  la  segretaria
ovvero il segretario della commissione esaminatrice  garantiscono  la
riservatezza sulle attivita' espletate e sulle decisioni adottate. 
  6. La commissione esaminatrice  puo'  operare  anche  in  modalita'
telematica, purche' sia garantita la sicurezza  e  la  tracciabilita'
delle comunicazioni. 
  7. I compensi per i  membri  della  commissione  esaminatrice  sono
disciplinati dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.