Art. 13 
 
               Compiti della commissione esaminatrice 
 
  1.  I  membri  della  commissione   esaminatrice,   presa   visione
dell'elenco delle e dei partecipanti, sottoscrivono la  dichiarazione
di insussistenza di situazioni di incompatibilita' con le candidate e
i candidati. 
  2. Nella prima riunione la commissione  esaminatrice  stabilisce  i
criteri e le modalita' di assegnazione  dei  punteggi  nelle  singole
prove concorsuali, nonche' la loro durata e modalita' di svolgimento;
tutto quanto deciso e' formalizzato nel relativo verbale. 
  3.  Per  la  prova  scritta  la  commissione  esaminatrice  elabora
digitalmente tre tracce per le quali vige l'obbligo di riservatezza e
di cui e' pertanto vietata la divulgazione. La traccia da  sottoporre
alle candidate e ai candidati e' scelta tramite sorteggio da parte di
almeno due fra le candidate e i candidati. 
  4.  Immediatamente  prima  della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice stabilisce i quesiti d'esame. Ogni candidata e candidato
estrae personalmente a sorte i quesiti  che  le  saranno  ovvero  gli
saranno posti. 
  5. Prima dell'inizio delle singole prove  si  verifica  l'identita'
delle candidate e dei candidati presenti  mediante  controllo  di  un
documento d'identita'. 
  6. Al termine di ogni seduta  delle  prove  orali,  la  commissione
esaminatrice  stila  l'elenco  delle  candidate   e   dei   candidati
esaminati,   indicando   il   punteggio   conseguito,    e    dispone
contestualmente la pubblicazione dell'elenco sul  sito  istituzionale
della Provincia autonoma di Bolzano. 
  7. Di tutte le riunioni, operazioni di esame e deliberazioni  viene
redatto, giorno per giorno, un verbale,  che  viene  sottoscritto  da
tutti i  membri  e  dalla  segretaria  ovvero  dal  segretario  della
commissione esaminatrice. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  il  verbale
viene registrato in calce allo stesso e  la  o  il  presidente  della
commissione  esaminatrice  lo  comunica  alla  Commissione   per   la
dirigenza  del  sistema  pubblico  provinciale.  Ogni  membro   della
commissione esaminatrice puo' chiedere la messa a verbale di  proprie
eventuali osservazioni. 
  8. Al termine dei lavori, la  commissione  esaminatrice  rimette  i
verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso,  alla  Commissione
per la dirigenza del sistema pubblico provinciale per le  conseguenti
determinazioni.