Art. 7
Costituzione della commissione esaminatrice
1. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
nomina con deliberazione la commissione esaminatrice e la sua o il
suo presidente.
2. La commissione esaminatrice e' composta da tre membri, incluso
il membro che svolge le funzioni di presidente.
3. Quali membri della commissione esaminatrice sono scelti di
preferenza dirigenti iscritti a una fascia del ruolo unico della
dirigenza a livello provinciale superiore o pari a quella dei posti
messi a concorso, che abbiano gia' superato il periodo di prova
previsto dal contratto di lavoro individuale.
4. I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti
anche fra appartenenti alle seguenti categorie:
a) professoresse e professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private;
b) esperte ed esperti di comprovata qualificazione professionale
nelle materie oggetto del concorso;
c) magistrate e magistrati amministrativi, ordinari e contabili,
avvocate e avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dei ruoli
di pubbliche amministrazioni diverse da quelle del sistema pubblico
provinciale.
5. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati, in
qualita' di membri complementari senza diritto di voto, esperte ed
esperti in psicologia, risorse umane, informatica nonche' nelle
lingue straniere oggetto del concorso.
6. Le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice sono
svolte da un'idonea o un idoneo dipendente dell'Amministrazione
provinciale la cui designazione a segretaria ovvero segretario
avviene con il provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice.