Art. 7 
 
             Costituzione della commissione esaminatrice 
 
  1. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale
nomina con deliberazione la commissione esaminatrice e la  sua  o  il
suo presidente. 
  2. La commissione esaminatrice e' composta da tre  membri,  incluso
il membro che svolge le funzioni di presidente. 
  3. Quali membri  della  commissione  esaminatrice  sono  scelti  di
preferenza dirigenti iscritti a una  fascia  del  ruolo  unico  della
dirigenza a livello provinciale superiore o pari a quella  dei  posti
messi a concorso, che abbiano  gia'  superato  il  periodo  di  prova
previsto dal contratto di lavoro individuale. 
  4. I membri della commissione esaminatrice  possono  essere  scelti
anche fra appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) professoresse e professori  di  prima  fascia  di  universita'
pubbliche o private; 
    b) esperte ed esperti di comprovata qualificazione  professionale
nelle materie oggetto del concorso; 
    c) magistrate e magistrati amministrativi, ordinari e  contabili,
avvocate e avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dei  ruoli
di pubbliche amministrazioni diverse da quelle del  sistema  pubblico
provinciale. 
  5. Alla  commissione  esaminatrice  possono  essere  aggregati,  in
qualita' di membri complementari senza diritto di  voto,  esperte  ed
esperti in  psicologia,  risorse  umane,  informatica  nonche'  nelle
lingue straniere oggetto del concorso. 
  6. Le funzioni di segreteria della  commissione  esaminatrice  sono
svolte da  un'idonea  o  un  idoneo  dipendente  dell'Amministrazione
provinciale  la  cui  designazione  a  segretaria  ovvero  segretario
avviene  con   il   provvedimento   di   nomina   della   commissione
esaminatrice.