Art. 9
Cause di incompatibilita'
1. Non possono essere nominati membri della commissione
esaminatrice le persone che fanno parte di un organo di direzione
politica e coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o cariche
in partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei
datori di lavoro o associazioni professionali e di categoria.
2. I membri e la segretaria ovvero il segretario della commissione
esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere la propria
funzione in presenza di una delle seguenti cause di incompatibilita':
a) quando vi e' un interesse proprio o del coniuge o di
conviventi, parenti o affini fino al quarto grado o un interesse di
persone con le quali sussistono rapporti di frequentazione abituale;
b) quando essi stessi o il coniuge sono conviventi, parenti o
affini fino al quarto grado di una delle candidate o di uno dei
candidati, di uno dei membri o della segretaria ovvero del segretario
della commissione esaminatrice, o quando sussistono con questi ultimi
rapporti di frequentazione abituale;
c) quando essi stessi o il coniuge o loro discendenti diretti
hanno una causa pendente o una grave inimicizia o rapporti di credito
o debito con una delle candidate o uno dei candidati o con uno dei
membri o con la segretaria ovvero il segretario della commissione
esaminatrice;
d) quando sono tutrici/tutori, curatrici/curatori,
procuratrici/procuratori, agenti o datrici/datori di lavoro di una
delle candidate o di uno dei candidati o di uno dei membri o della
segretaria ovvero del segretario della commissione esaminatrice;
e) quando sono amministratrici/amministratori, gerenti o
sindache/sindaci di un ente, un'associazione, un comitato, una
societa' o un'azienda che ha un interesse nel risultato del concorso
pubblico bandito.
3. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza,
il membro o la segretaria ovvero il segretario della commissione
esaminatrice viene sostituita/sostituito ai sensi dell'art. 11.