Art. 9 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
  1.  Non  possono   essere   nominati   membri   della   commissione
esaminatrice le persone che fanno parte di  un  organo  di  direzione
politica e coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o  cariche
in  partiti  politici,  organizzazioni  sindacali,  associazioni  dei
datori di lavoro o associazioni professionali e di categoria. 
  2. I membri e la segretaria ovvero il segretario della  commissione
esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere  la  propria
funzione in presenza di una delle seguenti cause di incompatibilita': 
    a) quando  vi  e'  un  interesse  proprio  o  del  coniuge  o  di
conviventi, parenti o affini fino al quarto grado o un  interesse  di
persone con le quali sussistono rapporti di frequentazione abituale; 
    b) quando essi stessi o il coniuge  sono  conviventi,  parenti  o
affini fino al quarto grado di una  delle  candidate  o  di  uno  dei
candidati, di uno dei membri o della segretaria ovvero del segretario
della commissione esaminatrice, o quando sussistono con questi ultimi
rapporti di frequentazione abituale; 
    c) quando essi stessi o il coniuge  o  loro  discendenti  diretti
hanno una causa pendente o una grave inimicizia o rapporti di credito
o debito con una delle candidate o uno dei candidati o  con  uno  dei
membri o con la segretaria ovvero  il  segretario  della  commissione
esaminatrice; 
    d)    quando     sono     tutrici/tutori,     curatrici/curatori,
procuratrici/procuratori, agenti o datrici/datori di  lavoro  di  una
delle candidate o di uno dei candidati o di uno dei  membri  o  della
segretaria ovvero del segretario della commissione esaminatrice; 
    e)  quando   sono   amministratrici/amministratori,   gerenti   o
sindache/sindaci  di  un  ente,  un'associazione,  un  comitato,  una
societa' o un'azienda che ha un interesse nel risultato del  concorso
pubblico bandito. 
  3. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza,
il membro o la segretaria  ovvero  il  segretario  della  commissione
esaminatrice viene sostituita/sostituito ai sensi dell'art. 11.