Art. 181.
                       Accesso alla dirigenza
    1.  In  attuazione  dell'Art.  16  della legge di organizzazione,
fermi  restando  i  requisiti  generali  indicati  dall'Art.  206, la
copertura    dei   posti   vacanti   nella   qualifica   dirigenziale
nell'amministrazione  regionale  avviene  esclusivamente,  a  seguito
della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'Art. 202,
mediante  concorso  per  esami  al quale possono partecipare, con due
distinte procedure concorsuali:
      a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti
del  diploma  di  laurea  attinente  al  posto  messo a concorso, che
abbiano   compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
      b) i  soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e  strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di applicazione
dell'Art.  1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, muniti del diploma di laurea attinente al
posto  messo  a  concorso,  che abbiano svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali;
      c) i  soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente
al  posto  messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali
in  amministrazioni  pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque
anni;
      d) i  soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente
al  posto  messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali
in strutture private per almeno cinque anni;
      e) i  soggetti  muniti del diploma di laurea attinente al posto
messo a concorso, nonche' di uno dei seguenti titoli post-laurea:
        1)  diploma  di  specializzazione  in  una  delle  discipline
oggetto delle prove scritte previste dal bando;
        2) dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle
prove scritte previste dal bando;
        3)  altro  titolo  post-universitario in una delle discipline
oggetto  delle prove scritte previste dal bando, conseguito a seguito
di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame
finale,  rilasciato  da  istituti  universitari italiani o stranieri,
pubblici  o privati, gia' riconosciuti alla data di pubblicazione del
bando di concorso.
    2.  Nell'ambito  della  programmazione  annuale del fabbisogno di
personale  di cui all'Art. 202, comma 3, sono definite le percentuali
dei  posti  da  ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al
comma 1.
    3. La direzione regionale «Organizzazione e personale» bandisce i
concorsi di cui al comma 1.
    4.  Le  procedure  concorsuali  devono essere ultimate entro nove
mesi dalla prima prova scritta.
    5.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle selezioni sono definite
nell'allegato L).
    6.  Qualora  l'amministrazione  lo ritenga opportuno, i vincitori
dei  concorsi  di  cui  al comma 1, anteriormente al conferimento del
primo  incarico  dirigenziale,  frequentano  un  ciclo  di  attivita'
formative.   Tale   ciclo   comprende   anche  l'applicazione  presso
amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi
internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i
vincitori  dei  concorsi puo' essere previsto che il ciclo formativo,
di  durata  complessivamente non superiore a diciotto mesi, si svolga
anche   in   collaborazione  con  istituti  universitari  italiani  o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
    7.  Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino al
conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico
appositamente  determinato  in  sede  di  contrattazione  integrativa
decentrata.
    8.  Le  graduatorie  finali  dei  concorsi  sono  pubblicate  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lazio  e rese consultabili via
intranet e internet.