Art. 181. Accesso alla dirigenza 1. In attuazione dell'Art. 16 della legge di organizzazione, fermi restando i requisiti generali indicati dall'Art. 206, la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene esclusivamente, a seguito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'Art. 202, mediante concorso per esami al quale possono partecipare, con due distinte procedure concorsuali: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; d) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in strutture private per almeno cinque anni; e) i soggetti muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, nonche' di uno dei seguenti titoli post-laurea: 1) diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando; 2) dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando; 3) altro titolo post-universitario in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando, conseguito a seguito di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame finale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, pubblici o privati, gia' riconosciuti alla data di pubblicazione del bando di concorso. 2. Nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all'Art. 202, comma 3, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1. 3. La direzione regionale «Organizzazione e personale» bandisce i concorsi di cui al comma 1. 4. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro nove mesi dalla prima prova scritta. 5. Le modalita' di svolgimento delle selezioni sono definite nell'allegato L). 6. Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi puo' essere previsto che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a diciotto mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 7. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata. 8. Le graduatorie finali dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e rese consultabili via intranet e internet.