Art. 149.

                         Disposizioni finali



   1.  Il  personale appartenente all'ufficio regionale competente in
materia   ittica   nell'esercizio   delle  proprie  funzioni  non  e'
assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
   2.  La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva
il  regolamento  attuativo  del  presente  titolo;  tale  regolamento
disciplina:
    a)  la  gestione  della  pesca  nelle  acque  sottoposte  a forme
esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
    b)  le modalita' di pesca professionale consentita nelle acque di
tipo A e C;
    c) le acque pubbliche in disponibilita' private;
    d)  la  pesca  nelle acque di tipo B nonche' i periodi di divieto
per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
    e)  le  modalita',  i  limiti,  gli  orari  e  i  mezzi  di pesca
dilettantistica,  professionale, subacquea e le gare di pesca nonche'
la  pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di
aree  di  proprieta'  privata;  e  tipi  di licenze, le procedure e i
requisiti per il rilascio delle stesse.
   3.  Il  regolamento  di cui al comma 2 determina i criteri tecnici
attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e
delle  acque  dalla  stessa popolate, articolandoli in funzione delle
caratteristiche  ecologiche,  biologiche,  ambientali  e del recupero
degli habitat dei corsi d'acqua.
   4.  La  fauna  ittica  appartiene a chi, nel rispetto del presente
titolo,  la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o
al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di
terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale
operazione.