Art. 149.
Disposizioni finali
1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in
materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non e'
assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva
il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento
disciplina:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme
esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
b) le modalita' di pesca professionale consentita nelle acque di
tipo A e C;
c) le acque pubbliche in disponibilita' private;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonche' i periodi di divieto
per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalita', i limiti, gli orari e i mezzi di pesca
dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonche'
la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di
aree di proprieta' privata; e tipi di licenze, le procedure e i
requisiti per il rilascio delle stesse.
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici
attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e
delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle
caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero
degli habitat dei corsi d'acqua.
4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente
titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o
al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di
terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale
operazione.