Art. 108
Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione
1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione
dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di
rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio
edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed
energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione urbana
ed edilizia.
2. Gli interventi di riqualificazione disciplinati da questa
sezione non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli
insediamenti storici anche di carattere sparso.