Art. 109 
 
          Riqualificazione di singoli edifici residenziali 
               e ricettivi esistenti in aree insediate 
 
  1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno
degli insediamenti storici anche di carattere sparso e' possibile  il
recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche
in deroga alle previsioni del PRG, se  ricorrono  tutte  le  seguenti
condizioni: 
  a) gli edifici  sono  stati  realizzati  legittimamente  da  almeno
quindici anni; 
  b) gli edifici presentano condizioni di degrado o  di  obsolescenza
strutturale, architettonica ed energetica; 
  c) gli edifici hanno prevalente destinazione: 
  1) residenziale; 
  2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per  vacanze
disciplinati dall'art. 34 della legge provinciale 15 maggio 2002,  n.
7 (legge provinciale  sulla  ricettivita'  turistica  2002),  se  non
sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla  legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi
alle imprese 1999). Se l'edificio e'  stato  oggetto  di  ampliamento
volumetrico per effetto di un permesso  di  costruire  rilasciato  in
deroga, l'incremento volumetrico o il credito  edilizio  riconosciuto
da quest'articolo non e' calcolato con riferimento al volume concesso
in deroga; 
  d) l'edificio e'  oggetto  di  un  intervento  di  ristrutturazione
edilizia   per   perseguire   la   riqualificazione    architettonica
complessiva dell'edificio; 
  e)  l'intervento  porta  al  conseguimento  almeno   della   classe
energetica B+. 
  2. Per la  realizzazione  degli  interventi  di  recupero  mediante
ristrutturazione edilizia previsti da quest'articolo e'  riconosciuto
un incremento del volume  urbanistico  fuori  terra  esistente  nella
misura del 15 per  cento,  in  aggiunta  agli  incentivi  volumetrici
previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi
dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008. 
  3. In alternativa agli incrementi volumetrici di cui al comma 2  e'
ammesso il parziale riconoscimento  a  titolo  di  credito  edilizio,
definito ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 6, del  volume  urbanistico
esistente e il suo trasferimento su altre aree destinate  a  funzioni
residenziali o ricettive. In questo caso i crediti edilizi comportano
un diritto edificatorio che puo' essere esercitato, anche  in  deroga
agli indici edilizi di zona, superando al massimo del 30 per cento la
superficie utile lorda o il volume ammessi  dal  PRG,  da  utilizzare
eventualmente anche per  la  sopraelevazione  di  un  piano  rispetto
all'altezza massima fissata dal  PRG  per  la  destinazione  di  zona
dell'area di arrivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 27,  comma
6, l'utilizzo del credito edilizio  e'  subordinato  al  permesso  di
costruire convenzionato. 
  4. Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti  indicati  nel
comma 1, lettera c), numero  2),  e'  ammesso  se  e'  conforme  alla
destinazione  di  zona  prevista  dal  PRG,  fino  ad  un  incremento
volumetrico massimo del 15  per  cento  dei  limiti  stabiliti  dagli
indici urbanistici fissati dal PRG.  E'  fatta  salva  l'applicazione
degli incentivi volumetrici previsti per l'adozione  di  tecniche  di
edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 86 della  legge  urbanistica
provinciale 2008. 
  5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  riqualificazione
previsti da quest'articolo il permesso di costruire e' subordinato al
parere della CPC.