Art. 109
Riqualificazione di singoli edifici residenziali
e ricettivi esistenti in aree insediate
1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno
degli insediamenti storici anche di carattere sparso e' possibile il
recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche
in deroga alle previsioni del PRG, se ricorrono tutte le seguenti
condizioni:
a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno
quindici anni;
b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza
strutturale, architettonica ed energetica;
c) gli edifici hanno prevalente destinazione:
1) residenziale;
2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze
disciplinati dall'art. 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n.
7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), se non
sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi
alle imprese 1999). Se l'edificio e' stato oggetto di ampliamento
volumetrico per effetto di un permesso di costruire rilasciato in
deroga, l'incremento volumetrico o il credito edilizio riconosciuto
da quest'articolo non e' calcolato con riferimento al volume concesso
in deroga;
d) l'edificio e' oggetto di un intervento di ristrutturazione
edilizia per perseguire la riqualificazione architettonica
complessiva dell'edificio;
e) l'intervento porta al conseguimento almeno della classe
energetica B+.
2. Per la realizzazione degli interventi di recupero mediante
ristrutturazione edilizia previsti da quest'articolo e' riconosciuto
un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella
misura del 15 per cento, in aggiunta agli incentivi volumetrici
previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi
dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008.
3. In alternativa agli incrementi volumetrici di cui al comma 2 e'
ammesso il parziale riconoscimento a titolo di credito edilizio,
definito ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 6, del volume urbanistico
esistente e il suo trasferimento su altre aree destinate a funzioni
residenziali o ricettive. In questo caso i crediti edilizi comportano
un diritto edificatorio che puo' essere esercitato, anche in deroga
agli indici edilizi di zona, superando al massimo del 30 per cento la
superficie utile lorda o il volume ammessi dal PRG, da utilizzare
eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano rispetto
all'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona
dell'area di arrivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma
6, l'utilizzo del credito edilizio e' subordinato al permesso di
costruire convenzionato.
4. Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti indicati nel
comma 1, lettera c), numero 2), e' ammesso se e' conforme alla
destinazione di zona prevista dal PRG, fino ad un incremento
volumetrico massimo del 15 per cento dei limiti stabiliti dagli
indici urbanistici fissati dal PRG. E' fatta salva l'applicazione
degli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di
edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 86 della legge urbanistica
provinciale 2008.
5. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
previsti da quest'articolo il permesso di costruire e' subordinato al
parere della CPC.